Legge elettorale per le regioni a statuto ordinario (Tatarellum)
"Tatarellum"
Generalità sul
voto
Il presidente della giunta regionale sarà eletto in maniera diretta.
Il candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il maggior numero
di voti validi, anche senza raggiungere la maggioranza assoluta, sarà
eletto presidente. Non è previsto infatti il ballottaggio.
Ogni candidato alla presidenza guida una lista regionale. Esistono poi delle
liste provinciali (tante quante sono le province) dei partiti che lo sostengono.
Il sistema per eleggere il Consiglio regionale è un misto tra proporzionale
e maggioritario: l'80 per cento dei seggi è attribuito in modo proporzionale
tra le liste provinciali dei partiti, il restante 20 per cento è attribuito
in blocco alla lista del candidato presidente vittorioso, è - cioè
- una specie di premio di maggioranza. Le liste regionali perdenti non hanno
diritto ad alcun seggio.
C'è dunque la possibilità tecnica di differenziare il voto. Ecco
i tre possibili modi di votare:
- Si può scegliere di votare solo il candidato alla presidenza della
regione: in questo caso basta fare la croce sul suo nome. Il voto sosterrà
la sua candidatura e quella della lista regionale ma non avrà influenza
alcuna sulle liste dei partiti che lo appoggiano.
- Si può votare per una lista di partito e per il candidato presidente
collegato: basta segnare una croce sul contrassegno della lista di partito.
Il voto andrà alla lista di partito, a quella regionale a essa collegata
e al candidato presidente capolista.
- Si possono votare una lista di partito e un candidato presidente non collegati
fra loro: in questo caso il segno va messo su entrambi i simboli scelti. In
questa maniera per la corsa alla presidenza della regione si sosterrà
il candidato capolista della lista regionale, anche se nella distribuzione
proporzionale dell'80 per cento dei seggi, sarà avvantaggiato il partito
prescelto.
Come ci si candida
Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, la vigente
normativa prevede che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati
a ciascuna regione siano eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante
quinto sia eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali.
La legge costituzionale 22.11.1999 n.1 ha introdotto inoltre l'elezione
diretta del presidente della giunta regionale, prevedendo la proclamazione a
tale carica del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito
il maggior numero di voti validi.
Per la presentazione delle candidature relative alle liste provinciali è
richiesta la produzione della lista dei candidati e dei seguenti documenti:
LISTE PROVINCIALI
- Dichiarazione di presentazione della lista provinciale che deve essere sottoscritta
da:
- per le circoscrizioni fino a 100.000 abitanti da almeno 750 a non più
di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel
territorio stesso;
- per le circoscrizioni con più di 100.000 fino a 500.000 abitanti
da almeno 1.000 a non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
- per le circoscrizioni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti
da almeno 1.750 a non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
- per le circoscrizioni con più 1.000.000 abitanti da almeno 2.000
a non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nel territorio stesso.
Certificati attestanti che i presentatori della lista provinciale sono elettori
di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva
provincia;
Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato
della lista provinciale. Non è prevista alcuna speciale formulazione
però essa deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di
non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.15 legge.55 del
1990 e successive modificazioni.
Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste
regionali e copia di analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione
della lista regionale;
Certificato attestante l'iscrizione dei candidati della lista provinciale
nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
Copia del contrassegno della lista provinciale. Per evitare che l'Ufficio
centrale circoscrizionale rifiuti il loro contrassegno, i presentatori dovranno
fare attenzione che esso non sia identico o confondibile con quello
di altra lista presentata precedentemente. Il modello di contrassegno, da
presentare in triplice esemplare, non dovrà riprodurre immagini o soggetti
di natura religiosa. Al fine di evitare inconvenienti nella riproduzione,
si suggerisce un disegno su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico
in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio di diametro
di 10 cm. e l'altra da un cerchio di diametro di 2 cm.
Il numero di candidati inserito nella lista provinciale non deve superare il numero
dei consiglieri da eleggere nel collegio e non deve essere inferiore ad un terzo.
La firma di ciascun sottoscrittore sulla dichiarazione di presentazione della
lista provinciale deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali:
notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti
di appello e dei tribunali; segretario delle procure della Repubblica, presidente
della provincia, sindaco, assessore comunale o provinciale, presidente del consiglio
comunale, provinciale o circoscrizionale; segretario comunale, funzionario incaricato
dal sindaco o dal presidente della provincia.
Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di
presentazione delle candidature delle liste provinciali sono esenti dal pagamento
delle imposte di bollo.
LISTE REGIONALI
Per la presentazione delle liste regionali, oltre alla produzione della lista
dei candidati sono necessari i seguenti documenti:
- Dichiarazione di presentazione della lista regionale; che deve essere sottoscritta
da:
- almeno 1000 e non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
- almeno 1750 e non più di 2500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 e
fino a 1.000.000;
- almeno 3500 e non più di 5000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di un milione
di abitanti.
Certificati attestanti che i presentatori della lista regionale sono elettori
di un comune della Regione;
Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato
della lista regionale;
Dichiarazione di collegamento della lista regionale con uno o più
gruppi di liste provinciali e copia dell'analoga dichiarazione resa dai delegati
alla presentazione delle liste provinciali;
Certificato attestante l'iscrizione dei candidati della lista regionale
nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
Copia del contrassegno della lista regionale.
Ogni lista regionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla
metà del numero dei consiglieri assegnati, in ciascuna regione, alla parte
maggioritaria. La lista deve indicare, per ciascun candidato, il cognome, il nome,
il luogo e la data di nascita
Legge 23 febbraio 1995, n.43
Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario
Art. 1
- I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale
con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
- Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti
sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute
nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.
- Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con
sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi
previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna
lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d’appello
del capoluogo della regione nei termini di cui all’articolo 9 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni. La presentazione
della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata
dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali
presentate in non meno della metà delle province della regione, con
arrotondamento all’unità superiore. Tale dichiarazione è
efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla
presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della
lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello
stabilito dall’articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo
20 dicembre 1993, n 533 . In caso di scioglimento del consiglio regionale
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima
applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto,
per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali,
dall’articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108
, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
- Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali,
nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti
i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità
di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci
ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la
domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse
dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà
nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico
mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura
degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono
tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
- Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore
alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
- In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente
frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più
vicina (1)
- (2).
- La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all’articolo
9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, deve,
a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento
con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è
efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla
presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista
regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.
- Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale.
In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico,
ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.
- (3).
- Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni
degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive
modificazioni, intendendosi sostituito l’ufficio centrale regionale
all’ufficio centrale circoscrizionale.
- In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, della legge
17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, in sede di prima applicazione
della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle
ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente
quello della votazione.
Art. 2
- La votazione per l’elezione dei consigli regionali avviene su un’unica
scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna
lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata
all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo
è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata,
affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale.
Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista
regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più
ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali
con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo
contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo
rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la
medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più
ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva
dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.
L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando
un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza
scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi
nella lista stessa. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste
regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo
capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista.
Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale
il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale
collegata.
Art. 3
- (4).
- (5).
- (6).
Art. 4
- Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera
del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 , e successive modificazioni, contestualmente
all’elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni
a statuto ordinario successivo all’entrata in vigore della presente
legge.
- (7).
Art. 5
- Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali
in una lista provinciale non possono superare l’importo massimo dato
dalla cifra fissa pari a lire 60 milioni incrementato di una ulteriore cifra
pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione.
Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese
per la campagna elettorale è pari a lire 60 milioni. Per coloro che
si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale
non possono comunque superare l’importo più alto consentito per
una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in
una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese
per la campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più
alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato
del 30 per cento.
- Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati,
ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute
dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti
di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente
pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui
all’articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n.
441
- Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista,
che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono
superare la somma risultante dall’importo di lire 200 moltiplicato per
il numero complessivo dei cittadini residenti nelle circoscrizioni provinciali
nelle quali ha presentato proprie liste.
- Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si
applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre
1993, n. 515 , e successive modificazioni:
- articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno
di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando
l’obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi
sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del
consiglio regionale; commi 7 e 8;
- articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i presidenti
dei consigli regionali;
- c) articolo 11;
- articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive
Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi
sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale;
comma 4, intendendosi sostituito l’Ufficio elettorale circoscrizionale
con l’Ufficio centrale circoscrizionale;
- articolo 13;
- articolo 14;
- articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi
previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi
7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli
di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito
al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale;
commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali
quello di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659
, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per
limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo
alle spese elettorali quello di cui all’articolo 1 della citata legge
18 novembre 1981, n. 659 ; comma 19, primo periodo.
- La dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre
1993, n. 515 , deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.
Art. 6
- Il contributo di cui al secondo comma dell’articolo 1 della legge
18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni, è determinato
nella misura risultante dalla moltiplicazione dell’importo di lire 1.200
per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo
censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della
legge finanziaria per il 1995, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’interno per lo stesso anno.
- Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva
popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente
ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali
che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della
regione interessata.
Art. 7
- Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il
cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera regione, meno del 3 per cento
dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato
la percentuale del 5 per cento.
Art. 8
- Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e
giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica
del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.
- Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto
previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio
regionale.
Art. 9
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422
(Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro,
l’illegittimità costituzionale del presente comma 6.
(2) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell’art. 9, L. 17
febbraio 1968, n. 108.
(3) Sostituisce l’art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108..
(4) Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell’art.
15, L. 17 febbraio 1968, n. 108.
(5) Inserisce 4 commi dopo l’undicesimo, all’art. 5, L.
17 febbraio 1968, n. 108.
(6) Aggiunge un comma all’art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108.
(7) Comma abrogato dall’art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120. Apportava
modifiche e integrazioni alla L. 7 giugno 1991, n. 182 e al D.P.R. 16 maggio 1960,
n. 570.
Legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
e l'autonomia statutaria delle Regioni
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)
- All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
- al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
- il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)
- L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad
altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente
eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)
- L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione
e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e
del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni
successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non
è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi".
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)
- L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti
lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti
per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali,
nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno
un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione,
l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In
ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio".
Art. 5.
(Disposizioni transitorie)
- Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle
nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione,
come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione
del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei
rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste
dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli
regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista
delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta
regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi
in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio
regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica
di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista
regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al
numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968,
n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995,
n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale
minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi
spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero
in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione
di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione
della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza
in seno al Consiglio regionale.
- Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano
le seguenti disposizioni:
- entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale
nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può
successivamente revocarli;
- nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta
una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in
discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi
si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente
o morte del Presidente.
Legge elettorale per le regioni a statuto
ordinario
"Tatarellum"
Generalità sul
voto
Il presidente della giunta regionale sarà eletto in maniera diretta.
Il candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il maggior numero
di voti validi, anche senza raggiungere la maggioranza assoluta, sarà
eletto presidente. Non è previsto infatti il ballottaggio.
Ogni candidato alla presidenza guida una lista regionale. Esistono poi delle
liste provinciali (tante quante sono le province) dei partiti che lo sostengono.
Il sistema per eleggere il Consiglio regionale è un misto tra proporzionale
e maggioritario: l'80 per cento dei seggi è attribuito in modo proporzionale
tra le liste provinciali dei partiti, il restante 20 per cento è attribuito
in blocco alla lista del candidato presidente vittorioso, è - cioè
- una specie di premio di maggioranza. Le liste regionali perdenti non hanno
diritto ad alcun seggio.
C'è dunque la possibilità tecnica di differenziare il voto. Ecco
i tre possibili modi di votare:
- Si può scegliere di votare solo il candidato alla presidenza della
regione: in questo caso basta fare la croce sul suo nome. Il voto sosterrà
la sua candidatura e quella della lista regionale ma non avrà influenza
alcuna sulle liste dei partiti che lo appoggiano.
- Si può votare per una lista di partito e per il candidato presidente
collegato: basta segnare una croce sul contrassegno della lista di partito.
Il voto andrà alla lista di partito, a quella regionale a essa collegata
e al candidato presidente capolista.
- Si possono votare una lista di partito e un candidato presidente non collegati
fra loro: in questo caso il segno va messo su entrambi i simboli scelti. In
questa maniera per la corsa alla presidenza della regione si sosterrà
il candidato capolista della lista regionale, anche se nella distribuzione
proporzionale dell'80 per cento dei seggi, sarà avvantaggiato il partito
prescelto.
Come ci si candida
Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, la vigente
normativa prevede che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati
a ciascuna regione siano eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante
quinto sia eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali.
La legge costituzionale 22.11.1999 n.1 ha introdotto inoltre l'elezione
diretta del presidente della giunta regionale, prevedendo la proclamazione a
tale carica del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito
il maggior numero di voti validi.
Per la presentazione delle candidature relative alle liste provinciali è
richiesta la produzione della lista dei candidati e dei seguenti documenti:
LISTE PROVINCIALI
- Dichiarazione di presentazione della lista provinciale che deve essere sottoscritta
da:
- per le circoscrizioni fino a 100.000 abitanti da almeno 750 a non più
di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel
territorio stesso;
- per le circoscrizioni con più di 100.000 fino a 500.000 abitanti
da almeno 1.000 a non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
- per le circoscrizioni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti
da almeno 1.750 a non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
- per le circoscrizioni con più 1.000.000 abitanti da almeno 2.000
a non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nel territorio stesso.
Certificati attestanti che i presentatori della lista provinciale sono elettori
di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva
provincia;
Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato
della lista provinciale. Non è prevista alcuna speciale formulazione
però essa deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di
non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.15 legge.55 del
1990 e successive modificazioni.
Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste
regionali e copia di analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione
della lista regionale;
Certificato attestante l'iscrizione dei candidati della lista provinciale
nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
Copia del contrassegno della lista provinciale. Per evitare che l'Ufficio
centrale circoscrizionale rifiuti il loro contrassegno, i presentatori dovranno
fare attenzione che esso non sia identico o confondibile con quello
di altra lista presentata precedentemente. Il modello di contrassegno, da
presentare in triplice esemplare, non dovrà riprodurre immagini o soggetti
di natura religiosa. Al fine di evitare inconvenienti nella riproduzione,
si suggerisce un disegno su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico
in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio di diametro
di 10 cm. e l'altra da un cerchio di diametro di 2 cm.
Il numero di candidati inserito nella lista provinciale non deve superare il numero
dei consiglieri da eleggere nel collegio e non deve essere inferiore ad un terzo.
La firma di ciascun sottoscrittore sulla dichiarazione di presentazione della
lista provinciale deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali:
notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti
di appello e dei tribunali; segretario delle procure della Repubblica, presidente
della provincia, sindaco, assessore comunale o provinciale, presidente del consiglio
comunale, provinciale o circoscrizionale; segretario comunale, funzionario incaricato
dal sindaco o dal presidente della provincia.
Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di
presentazione delle candidature delle liste provinciali sono esenti dal pagamento
delle imposte di bollo.
LISTE REGIONALI
Per la presentazione delle liste regionali, oltre alla produzione della lista
dei candidati sono necessari i seguenti documenti:
- Dichiarazione di presentazione della lista regionale; che deve essere sottoscritta
da:
- almeno 1000 e non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
- almeno 1750 e non più di 2500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 e
fino a 1.000.000;
- almeno 3500 e non più di 5000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di un milione
di abitanti.
Certificati attestanti che i presentatori della lista regionale sono elettori
di un comune della Regione;
Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato
della lista regionale;
Dichiarazione di collegamento della lista regionale con uno o più
gruppi di liste provinciali e copia dell'analoga dichiarazione resa dai delegati
alla presentazione delle liste provinciali;
Certificato attestante l'iscrizione dei candidati della lista regionale
nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
Copia del contrassegno della lista regionale.
Ogni lista regionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla
metà del numero dei consiglieri assegnati, in ciascuna regione, alla parte
maggioritaria. La lista deve indicare, per ciascun candidato, il cognome, il nome,
il luogo e la data di nascita
Legge 23 febbraio 1995, n.43
Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario
Art. 1
- I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale
con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
- Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti
sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute
nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.
- Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con
sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi
previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna
lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d’appello
del capoluogo della regione nei termini di cui all’articolo 9 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni. La presentazione
della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata
dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali
presentate in non meno della metà delle province della regione, con
arrotondamento all’unità superiore. Tale dichiarazione è
efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla
presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della
lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello
stabilito dall’articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo
20 dicembre 1993, n 533 . In caso di scioglimento del consiglio regionale
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima
applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto,
per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali,
dall’articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108
, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
- Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali,
nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti
i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità
di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci
ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la
domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse
dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà
nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico
mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura
degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono
tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
- Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore
alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
- In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente
frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più
vicina (1)
- (2).
- La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all’articolo
9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, deve,
a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento
con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è
efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla
presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista
regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.
- Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale.
In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico,
ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.
- (3).
- Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni
degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive
modificazioni, intendendosi sostituito l’ufficio centrale regionale
all’ufficio centrale circoscrizionale.
- In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, della legge
17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, in sede di prima applicazione
della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle
ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente
quello della votazione.
Art. 2
- La votazione per l’elezione dei consigli regionali avviene su un’unica
scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna
lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata
all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo
è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata,
affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale.
Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista
regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più
ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali
con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo
contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo
rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la
medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più
ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva
dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.
L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando
un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza
scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi
nella lista stessa. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste
regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo
capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista.
Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale
il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale
collegata.
Art. 3
- (4).
- (5).
- (6).
Art. 4
- Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera
del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 , e successive modificazioni, contestualmente
all’elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni
a statuto ordinario successivo all’entrata in vigore della presente
legge.
- (7).
Art. 5
- Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali
in una lista provinciale non possono superare l’importo massimo dato
dalla cifra fissa pari a lire 60 milioni incrementato di una ulteriore cifra
pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione.
Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese
per la campagna elettorale è pari a lire 60 milioni. Per coloro che
si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale
non possono comunque superare l’importo più alto consentito per
una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in
una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese
per la campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più
alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato
del 30 per cento.
- Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati,
ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute
dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti
di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente
pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui
all’articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n.
441
- Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista,
che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono
superare la somma risultante dall’importo di lire 200 moltiplicato per
il numero complessivo dei cittadini residenti nelle circoscrizioni provinciali
nelle quali ha presentato proprie liste.
- Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si
applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre
1993, n. 515 , e successive modificazioni:
- articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno
di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando
l’obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi
sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del
consiglio regionale; commi 7 e 8;
- articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i presidenti
dei consigli regionali;
- c) articolo 11;
- articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive
Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi
sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale;
comma 4, intendendosi sostituito l’Ufficio elettorale circoscrizionale
con l’Ufficio centrale circoscrizionale;
- articolo 13;
- articolo 14;
- articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi
previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi
7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli
di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito
al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale;
commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali
quello di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659
, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per
limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo
alle spese elettorali quello di cui all’articolo 1 della citata legge
18 novembre 1981, n. 659 ; comma 19, primo periodo.
- La dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre
1993, n. 515 , deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.
Art. 6
- Il contributo di cui al secondo comma dell’articolo 1 della legge
18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni, è determinato
nella misura risultante dalla moltiplicazione dell’importo di lire 1.200
per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo
censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della
legge finanziaria per il 1995, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’interno per lo stesso anno.
- Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva
popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente
ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali
che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della
regione interessata.
Art. 7
- Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il
cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera regione, meno del 3 per cento
dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato
la percentuale del 5 per cento.
Art. 8
- Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e
giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica
del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.
- Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto
previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio
regionale.
Art. 9
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422
(Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro,
l’illegittimità costituzionale del presente comma 6.
(2) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell’art. 9, L. 17
febbraio 1968, n. 108.
(3) Sostituisce l’art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108..
(4) Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell’art.
15, L. 17 febbraio 1968, n. 108.
(5) Inserisce 4 commi dopo l’undicesimo, all’art. 5, L.
17 febbraio 1968, n. 108.
(6) Aggiunge un comma all’art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108.
(7) Comma abrogato dall’art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120. Apportava
modifiche e integrazioni alla L. 7 giugno 1991, n. 182 e al D.P.R. 16 maggio 1960,
n. 570.
Legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
e l'autonomia statutaria delle Regioni
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)
- All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
- al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
- il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)
- L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad
altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente
eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)
- L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione
e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e
del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni
successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non
è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi".
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)
- L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti
lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti
per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali,
nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno
un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione,
l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In
ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio".
Art. 5.
(Disposizioni transitorie)
- Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle
nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione,
come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione
del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei
rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste
dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli
regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista
delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta
regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi
in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio
regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica
di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista
regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al
numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968,
n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995,
n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale
minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi
spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero
in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione
di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione
della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza
in seno al Consiglio regionale.
- Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano
le seguenti disposizioni:
- entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale
nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può
successivamente revocarli;
- nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta
una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in
discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi
si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente
o morte del Presidente.