Legge elettorale per le regioni a statuto ordinario (Tatarellum)

Legge elettorale per le regioni a statuto ordinario (Tatarellum)

"Tatarellum"

Generalità sul
voto
Il presidente della giunta regionale sarà eletto in maniera diretta.
Il candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il maggior numero
di voti validi, anche senza raggiungere la maggioranza assoluta, sarà
eletto presidente. Non è previsto infatti il ballottaggio.



Ogni candidato alla presidenza guida una lista regionale. Esistono poi delle
liste provinciali (tante quante sono le province) dei partiti che lo sostengono.
Il sistema per eleggere il Consiglio regionale è un misto tra proporzionale
e maggioritario: l'80 per cento dei seggi è attribuito in modo proporzionale
tra le liste provinciali dei partiti, il restante 20 per cento è attribuito
in blocco alla lista del candidato presidente vittorioso, è - cioè
- una specie di premio di maggioranza. Le liste regionali perdenti non hanno
diritto ad alcun seggio.



C'è dunque la possibilità tecnica di differenziare il voto. Ecco
i tre possibili modi di votare:


  1. Si può scegliere di votare solo il candidato alla presidenza della
    regione: in questo caso basta fare la croce sul suo nome. Il voto sosterrà
    la sua candidatura e quella della lista regionale ma non avrà influenza
    alcuna sulle liste dei partiti che lo appoggiano.


  2. Si può votare per una lista di partito e per il candidato presidente
    collegato: basta segnare una croce sul contrassegno della lista di partito.
    Il voto andrà alla lista di partito, a quella regionale a essa collegata
    e al candidato presidente capolista.


  3. Si possono votare una lista di partito e un candidato presidente non collegati
    fra loro: in questo caso il segno va messo su entrambi i simboli scelti. In
    questa maniera per la corsa alla presidenza della regione si sosterrà
    il candidato capolista della lista regionale, anche se nella distribuzione
    proporzionale dell'80 per cento dei seggi, sarà avvantaggiato il partito
    prescelto.

Come ci si candida

Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, la vigente
normativa prevede che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati
a ciascuna regione siano eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante
quinto sia eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali.

La legge costituzionale 22.11.1999 n.1 ha introdotto inoltre  l'elezione
diretta del presidente della giunta regionale, prevedendo la proclamazione a
tale carica del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito
il maggior numero di voti validi.

Per la presentazione delle candidature relative alle liste provinciali è
richiesta la produzione della lista dei candidati e dei seguenti documenti:
LISTE PROVINCIALI

  1. Dichiarazione di presentazione della lista provinciale che deve essere sottoscritta
    da:
    • per le circoscrizioni fino a 100.000 abitanti da almeno 750 a non più
      di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel
      territorio stesso;
    • per le circoscrizioni con più di 100.000 fino a 500.000 abitanti
      da almeno 1.000 a non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
      elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
    • per le circoscrizioni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti
      da almeno 1.750 a non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste
      elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
    • per le circoscrizioni con più 1.000.000 abitanti da almeno 2.000
      a non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
      compresi nel territorio stesso.
  2. Certificati attestanti che i presentatori della lista provinciale sono elettori
    di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva
    provincia;
  3. Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato
    della lista provinciale. Non è prevista alcuna speciale formulazione
    però essa deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di
    non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.15 legge.55 del
    1990 e successive modificazioni.
  4. Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste
    regionali e copia di analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione
    della lista regionale;
  5. Certificato attestante l'iscrizione dei candidati della lista provinciale
    nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
  6. Copia del contrassegno della lista provinciale. Per evitare che l'Ufficio
    centrale circoscrizionale rifiuti il loro contrassegno, i presentatori dovranno
    fare attenzione che esso non  sia identico o confondibile con quello
    di altra lista presentata precedentemente. Il modello di contrassegno, da
    presentare in triplice esemplare, non dovrà riprodurre immagini o soggetti
    di natura religiosa. Al fine di evitare inconvenienti nella riproduzione,
    si suggerisce un disegno su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico
    in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio di diametro
    di 10 cm. e l'altra da un cerchio di diametro di 2 cm.



Il numero di candidati inserito nella lista provinciale non deve superare il numero
dei consiglieri da eleggere nel collegio e non deve essere inferiore ad un terzo.

La firma di ciascun sottoscrittore sulla dichiarazione di presentazione della
lista provinciale deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali:
notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti
di appello e dei tribunali; segretario delle procure della Repubblica, presidente
della provincia, sindaco, assessore comunale o provinciale, presidente del consiglio
comunale, provinciale o circoscrizionale; segretario comunale, funzionario incaricato
dal sindaco o dal presidente della provincia.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di
presentazione delle candidature delle liste provinciali sono esenti dal pagamento
delle imposte di bollo.
LISTE REGIONALI



Per la presentazione delle liste regionali, oltre alla produzione della lista
dei candidati sono necessari i seguenti documenti:

  1. Dichiarazione di presentazione della lista regionale; che deve essere sottoscritta
    da:
    • almeno 1000 e non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali
      di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
    • almeno 1750 e non più di  2500 elettori iscritti nelle liste
      elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 e
      fino a 1.000.000;
    • almeno 3500 e non più di  5000 elettori iscritti nelle liste
      elettorali di comuni compresi nelle  regioni con più di un milione
      di abitanti.

  2. Certificati attestanti che i presentatori della lista regionale sono elettori
    di un comune della Regione;
  3. Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato
    della lista regionale;
  4. Dichiarazione di collegamento della lista regionale con uno o più
    gruppi di liste provinciali e copia dell'analoga dichiarazione resa dai delegati
    alla presentazione delle liste provinciali;
  5. Certificato attestante l'iscrizione dei candidati della lista regionale
    nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
  6. Copia del contrassegno della lista regionale.



Ogni lista regionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla
metà del numero dei consiglieri assegnati, in ciascuna regione, alla parte
maggioritaria. La lista deve indicare, per ciascun candidato, il cognome, il nome,
il luogo e la data di nascita

Legge 23 febbraio 1995, n.43

Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario
Art. 1

  1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale
    con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
  2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti
    sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute
    nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.
  3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con
    sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi
    previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna
    lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d’appello
    del capoluogo della regione nei termini di cui all’articolo 9 della
    legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni. La presentazione
    della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata
    dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali
    presentate in non meno della metà delle province della regione, con
    arrotondamento all’unità superiore. Tale dichiarazione è
    efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla
    presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della
    lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello
    stabilito dall’articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo
    20 dicembre 1993, n 533 . In caso di scioglimento del consiglio regionale
    che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima
    applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto,
    per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali,
    dall’articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108
    , e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
  4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali,
    nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti
    i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità
    di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci
    ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la
    domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse
    dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà
    nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico
    mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura
    degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono
    tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
  5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore
    alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
  6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere
    rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente
    frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più
    vicina (1)
  7. (2).
  8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all’articolo
    9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, deve,
    a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento
    con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è
    efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla
    presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista
    regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.
  9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale.
    In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico,
    ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.
  10. (3).
  11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni
    degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive
    modificazioni, intendendosi sostituito l’ufficio centrale regionale
    all’ufficio centrale circoscrizionale.
  12. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, della legge
    17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, in sede di prima applicazione
    della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle
    ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente
    quello della votazione.

Art. 2

  1. La votazione per l’elezione dei consigli regionali avviene su un’unica
    scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna
    lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata
    all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo
    è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata,
    affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale.
    Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista
    regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più
    ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali
    con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo
    contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo
    rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la
    medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più
    ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva
    dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.
    L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando
    un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza
    scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi
    nella lista stessa. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste
    regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo
    capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista.
    Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale
    il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale
    collegata.

Art. 3

  1. (4).
  2. (5).
  3. (6).

Art. 4

  1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera
    del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
    1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 , e successive modificazioni, contestualmente
    all’elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni
    a statuto ordinario successivo all’entrata in vigore della presente
    legge.
  2. (7).

Art. 5

  1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali
    in una lista provinciale non possono superare l’importo massimo dato
    dalla cifra fissa pari a lire 60 milioni incrementato di una ulteriore cifra
    pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione.
    Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese
    per la campagna elettorale è pari a lire 60 milioni. Per coloro che
    si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale
    non possono comunque superare l’importo più alto consentito per
    una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in
    una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese
    per la campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più
    alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato
    del 30 per cento.
  2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati,
    ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute
    dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti
    di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente
    pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui
    all’articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n.
    441
  3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista,
    che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono
    superare la somma risultante dall’importo di lire 200 moltiplicato per
    il numero complessivo dei cittadini residenti nelle circoscrizioni provinciali
    nelle quali ha presentato proprie liste.
  4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si
    applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre
    1993, n. 515 , e successive modificazioni:
    1. articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno
      di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando
      l’obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi
      sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del
      consiglio regionale; commi 7 e 8;
    2. articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i presidenti
      dei consigli regionali;
    3. c) articolo 11;
    4. articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive
      Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi
      sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale;
      comma 4, intendendosi sostituito l’Ufficio elettorale circoscrizionale
      con l’Ufficio centrale circoscrizionale;
    5. articolo 13;
    6. articolo 14;
    7. articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi
      previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi
      7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli
      di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito
      al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale;
      commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali
      quello di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659
      , e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per
      limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo
      alle spese elettorali quello di cui all’articolo 1 della citata legge
      18 novembre 1981, n. 659 ; comma 19, primo periodo.
  5. La dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre
    1993, n. 515 , deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

Art. 6

  1. Il contributo di cui al secondo comma dell’articolo 1 della legge
    18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni, è determinato
    nella misura risultante dalla moltiplicazione dell’importo di lire 1.200
    per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo
    censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del
    presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede
    mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della
    legge finanziaria per il 1995, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
    relativo al Ministero dell’interno per lo stesso anno.
  2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva
    popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente
    ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali
    che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della
    regione interessata.

Art. 7

  1. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il
    cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera regione, meno del 3 per cento
    dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato
    la percentuale del 5 per cento.

Art. 8

  1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e
    giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica
    del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.
  2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
    il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto
    previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio
    regionale.

Art. 9

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422
(Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro,
l’illegittimità costituzionale del presente comma 6.

(2) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell’art. 9, L. 17
febbraio 1968, n. 108.

(3) Sostituisce l’art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108..

(4) Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell’art.
15, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(5) Inserisce 4 commi dopo l’undicesimo, all’art. 5, L.
17 febbraio 1968, n. 108.

(6) Aggiunge un comma all’art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(7) Comma abrogato dall’art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120. Apportava
modifiche e integrazioni alla L. 7 giugno 1991, n. 182 e al D.P.R. 16 maggio 1960,
n. 570.

Legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
e l'autonomia statutaria delle Regioni
Art. 1.


(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)

  1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
    1. al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
    2. il quarto comma è sostituito dal seguente:

      "Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
      Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
      regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
      conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".

Art. 2.


(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)

  1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:



    "Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
    incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta
    regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
    della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge
    della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.



    Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
    regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad
    altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.



    Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.


    I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
    espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.



    Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
    diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente
    eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".

Art. 3.


(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)


  1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:



    "Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
    ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione
    e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e
    del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
    pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.



    Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
    approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni
    successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non
    è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
    Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
    costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
    trenta giorni dalla loro pubblicazione.



    Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi
    dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
    della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
    sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato
    dalla maggioranza dei voti validi".

Art. 4.


(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)


  1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:



    "Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti
    lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
    Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
    di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti
    per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
    Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali,
    nei modi stabiliti con legge della Repubblica.



    Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
    Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno
    un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza
    assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione
    prima di tre giorni dalla presentazione.



    L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
    Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione,
    l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
    comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In
    ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
    maggioranza dei componenti il Consiglio".

Art. 5.


(Disposizioni transitorie)


  1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle
    nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione,
    come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione
    del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei
    rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste
    dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli
    regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista
    delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta
    regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi
    in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio
    regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica
    di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi
    immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
    L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
    spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista
    regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al
    numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968,
    n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995,
    n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale
    minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
    per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi
    spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero
    in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione
    di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione
    della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza
    in seno al Consiglio regionale.
  2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano
    le seguenti disposizioni:
    1. entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale
      nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può
      successivamente revocarli;
    2. nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta
      una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
      regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in
      discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi
      si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
      della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del
      Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente
      o morte del Presidente.

Legge elettorale per le regioni a statuto
ordinario

"Tatarellum"

Generalità sul
voto
Il presidente della giunta regionale sarà eletto in maniera diretta.
Il candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il maggior numero
di voti validi, anche senza raggiungere la maggioranza assoluta, sarà
eletto presidente. Non è previsto infatti il ballottaggio.



Ogni candidato alla presidenza guida una lista regionale. Esistono poi delle
liste provinciali (tante quante sono le province) dei partiti che lo sostengono.
Il sistema per eleggere il Consiglio regionale è un misto tra proporzionale
e maggioritario: l'80 per cento dei seggi è attribuito in modo proporzionale
tra le liste provinciali dei partiti, il restante 20 per cento è attribuito
in blocco alla lista del candidato presidente vittorioso, è - cioè
- una specie di premio di maggioranza. Le liste regionali perdenti non hanno
diritto ad alcun seggio.



C'è dunque la possibilità tecnica di differenziare il voto. Ecco
i tre possibili modi di votare:


  1. Si può scegliere di votare solo il candidato alla presidenza della
    regione: in questo caso basta fare la croce sul suo nome. Il voto sosterrà
    la sua candidatura e quella della lista regionale ma non avrà influenza
    alcuna sulle liste dei partiti che lo appoggiano.


  2. Si può votare per una lista di partito e per il candidato presidente
    collegato: basta segnare una croce sul contrassegno della lista di partito.
    Il voto andrà alla lista di partito, a quella regionale a essa collegata
    e al candidato presidente capolista.


  3. Si possono votare una lista di partito e un candidato presidente non collegati
    fra loro: in questo caso il segno va messo su entrambi i simboli scelti. In
    questa maniera per la corsa alla presidenza della regione si sosterrà
    il candidato capolista della lista regionale, anche se nella distribuzione
    proporzionale dell'80 per cento dei seggi, sarà avvantaggiato il partito
    prescelto.

Come ci si candida

Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, la vigente
normativa prevede che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati
a ciascuna regione siano eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante
quinto sia eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali.

La legge costituzionale 22.11.1999 n.1 ha introdotto inoltre  l'elezione
diretta del presidente della giunta regionale, prevedendo la proclamazione a
tale carica del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito
il maggior numero di voti validi.

Per la presentazione delle candidature relative alle liste provinciali è
richiesta la produzione della lista dei candidati e dei seguenti documenti:
LISTE PROVINCIALI

  1. Dichiarazione di presentazione della lista provinciale che deve essere sottoscritta
    da:
    • per le circoscrizioni fino a 100.000 abitanti da almeno 750 a non più
      di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel
      territorio stesso;
    • per le circoscrizioni con più di 100.000 fino a 500.000 abitanti
      da almeno 1.000 a non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
      elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
    • per le circoscrizioni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti
      da almeno 1.750 a non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste
      elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
    • per le circoscrizioni con più 1.000.000 abitanti da almeno 2.000
      a non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
      compresi nel territorio stesso.
  2. Certificati attestanti che i presentatori della lista provinciale sono elettori
    di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva
    provincia;
  3. Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato
    della lista provinciale. Non è prevista alcuna speciale formulazione
    però essa deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di
    non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.15 legge.55 del
    1990 e successive modificazioni.
  4. Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste
    regionali e copia di analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione
    della lista regionale;
  5. Certificato attestante l'iscrizione dei candidati della lista provinciale
    nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
  6. Copia del contrassegno della lista provinciale. Per evitare che l'Ufficio
    centrale circoscrizionale rifiuti il loro contrassegno, i presentatori dovranno
    fare attenzione che esso non  sia identico o confondibile con quello
    di altra lista presentata precedentemente. Il modello di contrassegno, da
    presentare in triplice esemplare, non dovrà riprodurre immagini o soggetti
    di natura religiosa. Al fine di evitare inconvenienti nella riproduzione,
    si suggerisce un disegno su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico
    in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio di diametro
    di 10 cm. e l'altra da un cerchio di diametro di 2 cm.



Il numero di candidati inserito nella lista provinciale non deve superare il numero
dei consiglieri da eleggere nel collegio e non deve essere inferiore ad un terzo.

La firma di ciascun sottoscrittore sulla dichiarazione di presentazione della
lista provinciale deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali:
notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti
di appello e dei tribunali; segretario delle procure della Repubblica, presidente
della provincia, sindaco, assessore comunale o provinciale, presidente del consiglio
comunale, provinciale o circoscrizionale; segretario comunale, funzionario incaricato
dal sindaco o dal presidente della provincia.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di
presentazione delle candidature delle liste provinciali sono esenti dal pagamento
delle imposte di bollo.
LISTE REGIONALI



Per la presentazione delle liste regionali, oltre alla produzione della lista
dei candidati sono necessari i seguenti documenti:

  1. Dichiarazione di presentazione della lista regionale; che deve essere sottoscritta
    da:
    • almeno 1000 e non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali
      di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
    • almeno 1750 e non più di  2500 elettori iscritti nelle liste
      elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 e
      fino a 1.000.000;
    • almeno 3500 e non più di  5000 elettori iscritti nelle liste
      elettorali di comuni compresi nelle  regioni con più di un milione
      di abitanti.

  2. Certificati attestanti che i presentatori della lista regionale sono elettori
    di un comune della Regione;
  3. Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato
    della lista regionale;
  4. Dichiarazione di collegamento della lista regionale con uno o più
    gruppi di liste provinciali e copia dell'analoga dichiarazione resa dai delegati
    alla presentazione delle liste provinciali;
  5. Certificato attestante l'iscrizione dei candidati della lista regionale
    nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
  6. Copia del contrassegno della lista regionale.



Ogni lista regionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla
metà del numero dei consiglieri assegnati, in ciascuna regione, alla parte
maggioritaria. La lista deve indicare, per ciascun candidato, il cognome, il nome,
il luogo e la data di nascita

Legge 23 febbraio 1995, n.43

Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario
Art. 1

  1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale
    con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
  2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti
    sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute
    nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.
  3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con
    sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi
    previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna
    lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d’appello
    del capoluogo della regione nei termini di cui all’articolo 9 della
    legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni. La presentazione
    della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata
    dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali
    presentate in non meno della metà delle province della regione, con
    arrotondamento all’unità superiore. Tale dichiarazione è
    efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla
    presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della
    lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello
    stabilito dall’articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo
    20 dicembre 1993, n 533 . In caso di scioglimento del consiglio regionale
    che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima
    applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto,
    per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali,
    dall’articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108
    , e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
  4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali,
    nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti
    i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità
    di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci
    ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la
    domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse
    dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà
    nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico
    mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura
    degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono
    tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
  5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore
    alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
  6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere
    rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente
    frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più
    vicina (1)
  7. (2).
  8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all’articolo
    9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, deve,
    a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento
    con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è
    efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla
    presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista
    regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.
  9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale.
    In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico,
    ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.
  10. (3).
  11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni
    degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive
    modificazioni, intendendosi sostituito l’ufficio centrale regionale
    all’ufficio centrale circoscrizionale.
  12. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, della legge
    17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, in sede di prima applicazione
    della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle
    ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente
    quello della votazione.

Art. 2

  1. La votazione per l’elezione dei consigli regionali avviene su un’unica
    scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna
    lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata
    all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo
    è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata,
    affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale.
    Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista
    regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più
    ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali
    con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo
    contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo
    rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la
    medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più
    ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva
    dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.
    L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando
    un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza
    scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi
    nella lista stessa. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste
    regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo
    capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista.
    Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale
    il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale
    collegata.

Art. 3

  1. (4).
  2. (5).
  3. (6).

Art. 4

  1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera
    del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
    1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 , e successive modificazioni, contestualmente
    all’elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni
    a statuto ordinario successivo all’entrata in vigore della presente
    legge.
  2. (7).

Art. 5

  1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali
    in una lista provinciale non possono superare l’importo massimo dato
    dalla cifra fissa pari a lire 60 milioni incrementato di una ulteriore cifra
    pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione.
    Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese
    per la campagna elettorale è pari a lire 60 milioni. Per coloro che
    si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale
    non possono comunque superare l’importo più alto consentito per
    una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in
    una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese
    per la campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più
    alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato
    del 30 per cento.
  2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati,
    ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute
    dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti
    di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente
    pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui
    all’articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n.
    441
  3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista,
    che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono
    superare la somma risultante dall’importo di lire 200 moltiplicato per
    il numero complessivo dei cittadini residenti nelle circoscrizioni provinciali
    nelle quali ha presentato proprie liste.
  4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si
    applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre
    1993, n. 515 , e successive modificazioni:
    1. articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno
      di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando
      l’obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi
      sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del
      consiglio regionale; commi 7 e 8;
    2. articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i presidenti
      dei consigli regionali;
    3. c) articolo 11;
    4. articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive
      Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi
      sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale;
      comma 4, intendendosi sostituito l’Ufficio elettorale circoscrizionale
      con l’Ufficio centrale circoscrizionale;
    5. articolo 13;
    6. articolo 14;
    7. articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi
      previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi
      7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli
      di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito
      al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale;
      commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali
      quello di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659
      , e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per
      limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo
      alle spese elettorali quello di cui all’articolo 1 della citata legge
      18 novembre 1981, n. 659 ; comma 19, primo periodo.
  5. La dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre
    1993, n. 515 , deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

Art. 6

  1. Il contributo di cui al secondo comma dell’articolo 1 della legge
    18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni, è determinato
    nella misura risultante dalla moltiplicazione dell’importo di lire 1.200
    per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo
    censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del
    presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede
    mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della
    legge finanziaria per il 1995, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
    relativo al Ministero dell’interno per lo stesso anno.
  2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva
    popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente
    ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali
    che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della
    regione interessata.

Art. 7

  1. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il
    cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera regione, meno del 3 per cento
    dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato
    la percentuale del 5 per cento.

Art. 8

  1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e
    giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica
    del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.
  2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
    il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto
    previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio
    regionale.

Art. 9

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422
(Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro,
l’illegittimità costituzionale del presente comma 6.

(2) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell’art. 9, L. 17
febbraio 1968, n. 108.

(3) Sostituisce l’art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108..

(4) Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell’art.
15, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(5) Inserisce 4 commi dopo l’undicesimo, all’art. 5, L.
17 febbraio 1968, n. 108.

(6) Aggiunge un comma all’art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(7) Comma abrogato dall’art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120. Apportava
modifiche e integrazioni alla L. 7 giugno 1991, n. 182 e al D.P.R. 16 maggio 1960,
n. 570.

Legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
e l'autonomia statutaria delle Regioni
Art. 1.


(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)

  1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
    1. al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
    2. il quarto comma è sostituito dal seguente:

      "Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
      Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
      regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
      conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".

Art. 2.


(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)

  1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:



    "Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
    incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta
    regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
    della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge
    della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.



    Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
    regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad
    altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.



    Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.


    I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
    espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.



    Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
    diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente
    eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".

Art. 3.


(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)


  1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:



    "Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
    ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione
    e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e
    del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
    pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.



    Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
    approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni
    successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non
    è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
    Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
    costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
    trenta giorni dalla loro pubblicazione.



    Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi
    dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
    della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
    sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato
    dalla maggioranza dei voti validi".

Art. 4.


(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)


  1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:



    "Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti
    lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
    Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
    di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti
    per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
    Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali,
    nei modi stabiliti con legge della Repubblica.



    Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
    Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno
    un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza
    assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione
    prima di tre giorni dalla presentazione.



    L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
    Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione,
    l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
    comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In
    ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
    maggioranza dei componenti il Consiglio".

Art. 5.


(Disposizioni transitorie)


  1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle
    nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione,
    come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione
    del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei
    rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste
    dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli
    regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista
    delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta
    regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi
    in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio
    regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica
    di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi
    immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
    L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
    spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista
    regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al
    numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968,
    n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995,
    n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale
    minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
    per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi
    spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero
    in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione
    di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione
    della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza
    in seno al Consiglio regionale.
  2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano
    le seguenti disposizioni:
    1. entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale
      nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può
      successivamente revocarli;
    2. nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta
      una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
      regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in
      discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi
      si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
      della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del
      Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente
      o morte del Presidente.