Legge Regionale Friuli Venezia Giulia (n.137) 11 marzo 2002
Disciplina della forma di governo della Regione,
dell’elezione del Consiglio regionale, nonché dei referendum regionali
e dell’iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell’articolo 12, secondo comma,
dello Statuto
INDICE
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto della legge
TITOLO II: DISCIPLINA DELLA FORMA
DI GOVERNO
Art. 2 - Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale
Art. 3 - Elezione del Presidente della Regione e della Giunta regionale
Art. 4 - Elezione e sostituzione degli organi di governo
Art. 5 - Composizione della Giunta regionale
Art. 6 - Mozione di sfiducia costruttiva e questione di fiducia
Art. 7 - Cause di cessazione dalla carica di Presidente della Regione
Art. 8 - Cause di cessazione di singoli assessori
Art. 9 - Funzioni del Presidente della Regione
Art. 10 - Funzioni della Giunta regionale
Art. 11 - Regolamenti e interpretazione normativa
Art. 12 - Assemblea delle autonomie locali
TITOLO III: ELEZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE
CAPO I: Disposizioni generali
Art. 13 - Norme generali
Art. 14 - Circoscrizioni elettorali
Art. 15 - Condizioni di parità tra i sessi
Art. 16 - Programmi di comunicazione politica
Art. 17 - Messaggi autogestiti
Art. 18 - Contributi a favore dei gruppi consiliari
CAPO II: Ineleggibilità e incompatibilità
Art. 19 - Ineleggibilità
Art. 20 - Rimozione delle cause di ineleggibilità
Art. 21 - Incompatibilità
Art. 22 - Rinvio normativo
Art. 23 - Esclusione di cause di incompatibilità
Art. 24 - Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità
Art. 25 - Contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità
e contenzioso
CAPO III: Procedimento elettorale
Art. 26 - Deposito del contrassegno e della lista regionale dei candidati
Art. 27 - Liste circoscrizionali – Presentazione
Art. 28 - Adempimenti relativi alla stampa delle schede di votazione e al
manifesto delle candidature
Art. 29 - Scheda di votazione
Art. 30 - Modalità della votazione
Art. 31 - Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale preliminari all’assegnazione
dei seggi
Art. 32 - Soglia di sbarramento – Operazioni dell’Ufficio centrale regionale
Art. 33 - Premio di maggioranza - Operazioni dell’Ufficio centrale regionale
Art. 34 - Attribuzione dei seggi in caso di superamento della soglia massima
per l’attribuzione del premio di maggioranza
Art. 35 - Assegnazione dei seggi con sistema proporzionale
Art. 36 - Proclamazione degli eletti
CAPO IV: Convalida degli eletti e surrogazioni
Art. 37 - Convalida degli eletti
Art. 38 - Dimissioni dei consiglieri
Art. 39 - Surrogazioni
CAPO V: Disposizioni transitorie e finali
Art. 40 - Disciplina del voto dei cittadini residenti all’estero
Art. 41 - Disciplina transitoria
Art. 42 - Informatizzazione delle operazioni elettorali
Art. 43 - Norma finanziaria
TITOLO IV: DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI REFERENDUM ABROGATIVO, CONSULTIVO E PROPOSITIVO, NONCHÈ IN MATERIA
DI INIZIATIVA POPOLARE
CAPO I: Referendum popolare per l’abrogazione
di leggi regionali
Art. 44 - Soggetti titolari dell’iniziativa
Art. 45 - Limiti di ammissibilità
Art. 46 - Proposta di referendum di iniziativa degli elettori
Art. 47 - Verifica dell’ammissibilità della proposta
Art. 48 - Richiesta di referendum da parte degli elettori
Art. 49 - Presentazione della richiesta di referendum degli elettori
Art. 50 - Controllo della regolarità della richiesta di referendum
degli elettori
Art. 51 - Richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali
Art. 52 - Risultato del referendum
Art. 53 - Riproponibilità del referendum
Art. 54 - Sopravvenuta abrogazione della legge o delle disposizioni sottoposte
a referendum
CAPO II: Referendum consultivo in materia di
circoscrizioni comunali e provinciali
Art. 55 - Referendum per l’istituzione di nuovi Comuni e la modificazione
delle loro circoscrizioni o denominazioni
Art. 56 - Referendum per l’istituzione, la soppressione di Province e per
la modificazione delle loro circoscrizioni
Art. 57 - Esito del referendum e adempimenti conseguenti
CAPO III: Referendum consultivo facoltativo
Art. 58 - Iniziativa
Art. 59 - Risultato del referendum
CAPO IV Iniziativa legislativa popolare e referendum propositivo
Art. 60 - Modalità di presentazione delle proposte di legge di iniziativa
popolare
Art. 61 - Referendum propositivo
CAPO V: Disposizioni transitorie e finali
Art. 62 - Rinvio normativo
Art. 63 - Abrogazioni
TITOLO I <indice>
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto della legge)
1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento
giuridico della Repubblica, determina, ai sensi dell’articolo 12, secondo comma,
dello Statuto, come modificato dall’articolo 5 della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, e con l’osservanza di quanto disposto dal titolo III dello
Statuto medesimo, la forma di governo della Regione e, specificatamente, le
modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione
e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione
e l’approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente
della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
le predette cariche, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa popolare
delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo
e consultivo.
TITOLO II <indice>
DISCIPLINA DELLA FORMA DI GOVERNO
Art. 2
(Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale)
1. Sono attribuite al Consiglio regionale le funzioni di indirizzo e di controllo
nei confronti del Presidente della Regione e della Giunta regionale.
2. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1, spetta in particolare al Consiglio
regionale provvedere, nelle forme e nei termini previsti dal proprio regolamento
interno:
a) all’esame e all’approvazione del documento contenente le linee programmatiche
dell’azione di governo;
b) alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche di cui
alla lettera a), nonché delle leggi e degli atti di indirizzo approvati
dal Consiglio regionale stesso;
c) allo svolgimento di indagini conoscitive o inchieste consiliari, con il
potere, ove necessario, di audizione di funzionari regionali e di acquisizione
di atti e documenti in possesso dell’Amministrazione regionale;
d) all’emanazione di atti di indirizzo per l’azione di governo, attraverso
mozioni approvate dall’assemblea, ovvero, nel caso di indirizzi settoriali,
attraverso risoluzioni adottate dalle competenti commissioni consiliari;
e) alla formulazione di pareri, anche vincolanti, e di indirizzi su nomine,
designazioni e altri atti qualificanti l’indirizzo politico-amministrativo di
competenza del Presidente, della Giunta regionale o di singoli assessori, nei
casi stabiliti dalla legge regionale;
f) all’esame e all’approvazione di mozioni motivate di censura nei confronti
di singoli membri della Giunta regionale;
g) all’approvazione degli accordi di programma e di altri atti di rilievo,
individuati con apposite leggi regionali, sottoscritti dal Presidente della
Regione con Province e Comuni nell’ambito dei rapporti di sussidiarietà
fra la Regione ed il sistema regionale delle autonomie locali;
h) alla ratifica delle intese con altre Regioni della Repubblica italiana e
all’approvazione degli accordi con altri Stati ed enti o istituzioni territoriali
di altri Stati.
3. Il Presidente della Regione e i membri della Giunta regionale sono tenuti
a rispondere agli atti di sindacato ispettivo dei singoli consiglieri, nelle
forme e nei termini previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale;
essi hanno il diritto di intervenire nei lavori degli organi consiliari.
Art. 3
(Elezione del Presidente della Regione e della Giunta regionale)
1. Il capolista della lista regionale, in qualità di Presidente indicato
nell’ambito del gruppo di liste o della coalizione che ha ottenuto il maggior
numero di voti validi, predispone il programma di governo successivamente alla
sua individuazione nelle forme di cui agli articoli 33, comma 3, e 34, comma
2.
2. Il programma di governo, depositato presso il Consiglio regionale entro
la data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, così come
fissata nel decreto di convocazione dei comizi, contiene gli indirizzi di governo
per la legislatura, nonché i nominativi proposti degli assessori componenti
la Giunta regionale nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 5.
3. Il Consiglio regionale è convocato, entro i dieci giorni successivi
all’elezione dell’Ufficio di Presidenza, per procedere all’elezione del Presidente
della Regione, alla contestuale approvazione del programma di governo, nonché
della lista degli assessori, con votazione a scrutinio palese per appello nominale
e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
4. In caso di mancata elezione ai sensi del comma 3, si procede all’elezione
del Presidente della Regione e degli assessori regionali con le modalità
di cui all’articolo 4.
5. In caso di dimissioni del Presidente della Regione, ovvero nelle altre ipotesi
di cessazione dello stesso dalla carica indipendenti dalla sua volontà,
il Consiglio regionale elegge nelle forme di cui all’articolo 4 il Presidente
e la Giunta regionale. In caso di mancato rispetto del termine di sessanta giorni
di cui all’articolo 12, secondo comma, dello Statuto, si procede allo scioglimento
del Consiglio regionale e le funzioni di ordinaria amministrazione restano affidate
agli organi regionali eletti dal Consiglio regionale stesso.
Art. 4
(Elezione e sostituzione degli organi di governo)
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 3, l’elezione del Presidente della
Regione ha luogo tra i membri del Consiglio regionale a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati alla Regione. A tal fine il Consiglio regionale è
convocato entro dieci giorni dall’elezione dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi
dell’articolo 18 dello Statuto, ovvero dalla data in cui si sia verificata una
causa di cessazione del Presidente in carica, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo
6, comma 1.
2. L’elezione del Presidente della Regione ha luogo per appello nominale e
a votazione palese sulla base di candidature presentate da almeno un terzo dei
consiglieri assegnati alla Regione.
3. Fuori dai casi previsti dall’articolo 3, gli assessori regionali sono eletti
dal Consiglio regionale nel suo seno, salvo quanto previsto dall’articolo 5
sugli assessori esterni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla
Regione, su proposta del Presidente della Regione.
4. L’elezione degli assessori regionali ha luogo per appello nominale con unica
votazione palese. Se la proposta non è approvata, il Presidente della
Regione deve formulare una nuova proposta entro i successivi dieci giorni.
5. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede all’attribuzione
degli incarichi ai singoli assessori e alla designazione del Vicepresidente
della Regione; il provvedimento è comunicato al Consiglio regionale,
unitamente alla presentazione al Consiglio del documento contenente le linee
politico-programmatiche dell’azione di governo.
Art. 5
(Composizione della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e da
un numero di assessori regionali, non superiore a dieci, stabilito con legge
regionale; uno degli assessori, su designazione del Presidente, assume le funzioni
di Vicepresidente della Regione e ha il compito di sostituirlo in caso di assenza
o impedimento temporaneo.
2. Gli assessori regionali, nel limite di un quarto dei componenti la Giunta,
arrotondato all’unità superiore, possono essere eletti, con le modalità
di cui all’articolo 4, comma 3, fra cittadini, in possesso dei requisiti di
candidabilità ed eleggibilità alla carica di consigliere regionale,
non appartenenti al Consiglio regionale; a essi si applicano le cause di incompatibilità
previste per i consiglieri regionali.
Art. 6
(Mozione di sfiducia costruttiva e questione di fiducia)
1. Il Presidente della Regione può essere revocato dalla carica con
l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, di una mozione motivata di
sfiducia costruttiva, approvata a scrutinio palese per appello nominale con
il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
2. La mozione deve essere accompagnata dalla designazione dei nuovi candidati
alla carica di Presidente e di assessore nello stesso numero dei componenti
la Giunta regionale che viene revocata. La mozione deve essere sottoscritta
dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. La mozione di sfiducia costruttiva è posta in discussione non prima
di tre e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione e la sua approvazione
comporta l’elezione dei candidati in essa designati.
4. Il voto del Consiglio regionale contrario a una proposta della Giunta regionale
non comporta obbligo di dimissioni, salvo che il Presidente della Regione ponga
la questione di fiducia sull’approvazione dei progetti di legge, di singoli
articoli ovvero emendamenti. Il regolamento interno del Consiglio regionale
stabilisce le procedure per la proposizione e la votazione della questione di
fiducia.
Art. 7
(Cause di cessazione dalla carica di Presidente della Regione)
1. Il Presidente della Regione cessa dalla sua carica:
a) nel caso di cui all’articolo 6;
b) alla data delle elezioni del nuovo Consiglio regionale;
c) per morte, impedimento permanente o decadenza nei casi previsti dalla legge,
dichiarati dal Consiglio regionale;
d) per dimissioni, dopo che il Consiglio regionale ne ha preso atto;
e) per sostituzione da parte del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
23 dello Statuto.
2. La cessazione dalla carica del Presidente della Regione comporta la cessazione
dell’intera Giunta regionale.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), il Presidente della
Regione e la Giunta regionale restano in carica per l’ordinaria amministrazione,
fino all’elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Nel caso di cui
al comma 1, lettera c), la Giunta regionale resta in carica per l’ordinaria
amministrazione fino all’elezione del nuovo Presidente della Regione e della
nuova Giunta e le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente della
Regione.
Art. 8
(Cause di cessazione di singoli assessori)
1. Gli assessori regionali cessano dalla loro carica, oltre che nel caso di
decadenza dell’intera Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7, comma 2:
a) per morte, impedimento permanente, decadenza nei casi previsti dalla legge,
dichiarati dal Consiglio regionale;
b) per dimissioni, dopo che il Presidente della Regione ne ha preso atto;
c) per approvazione di una mozione motivata di sfiducia presentata dal Presidente
della Regione al Consiglio regionale, unitamente alla designazione del nuovo
candidato alla carica di assessore; la mozione è posta in discussione
non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione e si
intende approvata qualora consegua, tramite scrutinio palese per appello nominale,
il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
2. Alla sostituzione dell’assessore cessato dalla carica si provvede con le
modalità di cui all’articolo 4.
Art. 9
(Funzioni del Presidente della Regione)
1. Il Presidente della Regione:
a) rappresenta la Regione;
b) attribuisce gli incarichi ai singoli assessori e designa il Vicepresidente
della Regione;
c) convoca e presiede la Giunta regionale, fissando l’ordine del giorno delle
riunioni;
d) dirige e coordina l’attività della Giunta regionale;
e) assicura l’unità di indirizzo politico della Giunta regionale emanando
apposite direttive anche per prevenire o dirimere conflitti tra i singoli assessori;
f) sovraintende agli uffici e servizi regionali;
g) promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti;
h) interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito quando
sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione, ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto;
i) presiede alle funzioni amministrative delegate dallo Stato e ne risponde
verso il Consiglio regionale e il Governo, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto;
l) indice le elezioni del Consiglio regionale e convoca la prima riunione del
nuovo Consiglio, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto;
m) può chiedere la convocazione del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo
20 dello Statuto;
n) pone la questione di fiducia;
o) presenta al Consiglio regionale i disegni di legge deliberati dalla Giunta
regionale;
p) esercita le altre funzioni attribuite dalle leggi o dai regolamenti.
Art. 10
(Funzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale:
a) delibera i regolamenti regionali;
b) predispone il bilancio e il conto consuntivo della Regione;
c) esprime al Governo i pareri di cui all’articolo 47 dello Statuto;
d) delibera la presentazione dei disegni di legge;
e) determina l’indirizzo politico-amministrativo generale anche mediante l’emanazione
di direttive generali per l’attività amministrativa di gestione, in particolare
con la definizione degli obiettivi, delle priorità, dei programmi e degli
indirizzi dell’azione amministrativa;
f) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali
impartite;
g) emana gli atti di indirizzo applicativo e interpretativo degli atti normativi;
h) delibera gli atti di pianificazione e programmazione, gli atti di organizzazione
degli uffici regionali, la nomina dei dirigenti e le altre nomine di spettanza
regionale, sempre che tali atti non siano riservati dalla Costituzione, dallo
Statuto o dalle leggi ad altri organi;
i) delibera la promozione dei giudizi di legittimità costituzionale
e dei conflitti di attribuzione;
l) esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti e di annullamento
degli atti dirigenziali per motivi di illegittimità;
m) adotta gli atti amministrativi e di gestione di competenza della Regione
non espressamente attribuiti ad altri organi.
Art. 11
(Regolamenti e interpretazione normativa)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale e parere vincolante delle commissioni consiliari competenti, sono
emanati:
a) i regolamenti di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali;
b) i regolamenti di esecuzione dei regolamenti comunitari;
c) i regolamenti delegati dallo Stato nelle materie di legislazione esclusiva
ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, come sostituito
dall’articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale, sono emanati i regolamenti per la disciplina di materie regionali.
Tali regolamenti sono autorizzati con legge regionale, la quale determina le
norme generali regolatrici della materia e la necessità dell’eventuale
acquisizione del parere preventivo, vincolante o consultivo, delle commissioni
consiliari competenti, nonché dispone l’abrogazione delle disposizioni
di legge regionale vigenti, espressamente indicate dai regolamenti, con effetto
dall’entrata in vigore dei medesimi.
3. I pareri delle commissioni consiliari previsti ai sensi dei commi 1 e 2
devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si
intendono favorevoli alla proposta della Giunta regionale.
4. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 devono recare nel titolo la denominazione
di "regolamento", nonché rispettivamente il riferimento alla
legge regionale o al regolamento comunitario di cui sono esecuzione, ovvero
il riferimento alla legge regionale di autorizzazione o all’atto statale di
delega.
5. Il rinvio a leggi e regolamenti effettuato da leggi e regolamenti regionali,
salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente
dei medesimi, comprensivo di tutte le modificazioni ed integrazioni, comprese
quelle intervenute successivamente all’entrata in vigore della norma di rinvio.
Art. 12
(Assemblea delle autonomie locali)
1. E’ istituita l’Assemblea delle autonomie locali quale organo unitario di
rappresentanza del sistema delle autonomie locali, nonché di consultazione,
concertazione e collaborazione tra Regione e autonomie locali. Con legge regionale
sono disciplinati le modalità di costituzione, la composizione e il funzionamento
dell’Assemblea.
2. L’Assemblea delle autonomie locali viene consultata dagli organi regionali,
nei casi e con le modalità di cui ai commi 3 e 4. Con legge regionale
possono essere attribuite all’Assemblea delle autonomie locali ulteriori funzioni.
3. La Giunta regionale, prima di approvare i disegni di legge finanziaria e
di approvazione del bilancio regionale, ovvero prima di deliberare in materia
di ordinamento degli enti locali e di conferimento di funzioni agli stessi,
procede all’audizione dell’Assemblea delle autonomie locali.
4. Il Consiglio regionale, tramite le commissioni consiliari competenti e con
le modalità previste dal proprio regolamento interno, qualora abbia all’esame
provvedimenti legislativi di cui al comma 3, procede all’audizione dell’Assemblea
delle autonomie locali al fine di acquisire il parere dell’Assemblea medesima.
5. In sede di prima applicazione, si osserva in quanto compatibile, l’articolo
9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15.
TITOLO III <indice>
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 13
(Norme generali)
1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, con voto
diretto e uguale, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti,
secondo le disposizioni contenute nel capo III.
2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata mediante
riparto proporzionale, secondo le modalità di cui al capo III.
3. Al gruppo di liste o alla coalizione di gruppi di liste individuato ai sensi
dell’articolo 33, è assegnato un premio di maggioranza nei modi indicati
dal medesimo articolo.
4. Ai sensi della presente legge, con l’espressione "gruppo di liste"
si fa riferimento alle liste che nelle diverse circoscrizioni sono contraddistinte
dal medesimo contrassegno, e con l’espressione "coalizione" si fa
riferimento ai gruppi di liste tra loro collegati.
Art. 14
(Circoscrizioni elettorali)
1. Il territorio della regione è suddiviso in circoscrizioni elettorali
corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei Tribunali
di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il Comune di Erto e Casso
è aggregato alla circoscrizione di Pordenone e il Comune di Forgaria
nel Friuli è aggregato alla circoscrizione di Udine.
2. Il complesso delle cinque circoscrizioni elettorali di cui al comma 1 costituisce
il collegio unico regionale.
3. Con il decreto di convocazione dei comizi elettorali il Presidente della
Regione provvede al riparto dei seggi fra le singole circoscrizioni elettorali
in cui è suddiviso il territorio regionale, complessivamente in ragione
di un seggio ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo
i dati ufficiali dell’ultimo censimento.
Art. 15
(Condizioni di parità tra i sessi)
1. In attuazione dell’articolo 12, secondo comma, dello Statuto, la Regione
promuove l’equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità
per l’accesso alle consultazioni elettorali.
2. Con la legge di bilancio regionale sono individuate annualmente modalità
di sostegno finanziario per i soggetti che perseguono le finalità di
cui al comma 1.
3. Per la medesima finalità è altresì assicurata la composizione
della Giunta regionale con la presenza di entrambi i sessi.
Art. 16
(Programmi di comunicazione politica)
1. Nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle
emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi
di comunicazione, durante la campagna elettorale per le elezioni del Consiglio
regionale, i soggetti politici devono garantire la presenza delle donne candidate
alla carica di consigliere regionale, in misura proporzionale alla presenza
femminile nelle rispettive liste di candidati presentate per le predette elezioni.
2. L’inosservanza della predetta norma comporta l’obbligo, per il soggetto
politico, di riequilibrio con la presenza di donne candidate nelle successive
trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Nel caso in cui il riequilibrio
non sia possibile, l’inosservanza della predetta norma comporta, a carico del
soggetto politico, la riduzione proporzionale degli spazi di propaganda previsti
dall’articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. La sanzione è
irrogata dal Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) nell’ambito
della sua attività di vigilanza.
Art. 17
(Messaggi autogestiti)
1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici previsti dalla vigente normativa
sulle campagne elettorali devono evidenziare la presenza di donne candidate
alla carica di consigliere regionale nelle liste presentate dal soggetto politico
che realizza il messaggio.
2. In caso di inosservanza della predetta norma si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 16, comma 2.
Art. 18
(Contributi a favore dei gruppi consiliari)
1. Al fine di agevolare l’esercizio delle funzioni di consigliere regionale
da parte delle donne elette a tale carica, è corrisposto ai gruppi consiliari,
nella misura e con le modalità previste dalla legge regionale in materia
di funzionamento dei gruppi medesimi, un contributo aggiuntivo per ciascuna
consigliera iscritta al gruppo.
2. In attesa dell’adeguamento della legge regionale di cui al comma 1 e a decorrere
dalla IX legislatura, il contributo è fissato in 1.500 euro mensili.
CAPO II
Ineleggibilità e incompatibilità
Art. 19
(Ineleggibilità)
1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:
a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vice direttori,
i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione
dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici
di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
b) il Commissario del Governo nella regione;
c) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e
i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nella regione;
d) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze
armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo
parte del territorio della regione o sia in esso compresa;
e) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di
anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nella circoscrizione elettorale
nel cui ambito esercitano il loro ufficio;
f) i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale
gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati
esteri;
g) i magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori
e compresi quelli onorari, e i componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni
elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza
degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato
le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di
accettazione della candidatura, anche in caso di scioglimento anticipato del
Consiglio regionale;
h) i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della
Corte dei Conti con sede nel territorio della Regione in un periodo compreso
nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura, anche in
caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;
i) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti,
consorzi, agenzie o aziende da essa dipendenti;
l) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con
la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
m) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con
capitale maggioritario della Regione;
n) gli amministratori di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti
dalla Regione.
2. I magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono in ogni caso
eleggibili se, all’atto dell’accettazione della candidatura, non si trovano
in aspettativa.
Art. 20
(Rimozione delle cause di ineleggibilità)
1. Le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 19, comma 1, escluse
quelle di cui alle lettere g) e h), non hanno effetto se l’interessato cessa
dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando,
collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per
la presentazione delle candidature.
2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti
di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione
non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall’effettiva
cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
3. La cessazione delle funzioni comporta l’effettiva astensione da ogni atto
inerente all’ufficio rivestito.
4. L’aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti
per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato
come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento
per il compimento del periodo di prova.
5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo
determinato.
Art. 21
(Incompatibilità)
1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall’articolo
15 dello Statuto, come modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge costituzionale
2/2001, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:
a) i ministri e i viceministri anche non parlamentari, gli assessori esterni
di altre Regioni, i presidenti e gli assessori di Province, gli assessori di
Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, i componenti del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro;
b) coloro che ricoprono cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici
o privati, per nomina o designazione dei Presidenti delle Camere, del Presidente
del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri, di singoli ministri,
del Consiglio regionale, del Presidente della Regione, della Giunta regionale,
di singoli assessori, di organi dell’amministrazione regionale, o di organi
di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione;
c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, presidente,
liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale
o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni, enti,
società o imprese:
1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione, di enti,
istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione;
2) che risultano vincolati con la Regione o gli enti citati al numero 1) per
concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica,
che importano l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali
o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o
la autorizzazione è sottoposta;
3) ai quali la Regione o gli enti citati al numero 1) contribuiscono in via
continuativa, direttamente o indirettamente;
d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera
c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione;
e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera
c) in istituti bancari o in società per azioni che hanno come scopo prevalente
l’esercizio di attività finanziarie, a eccezione degli istituti di credito
a carattere cooperativo, tranne il caso in cui gli stessi non operino fuori
del territorio della regione;
f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza
o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico
in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti, istituti, agenzie,
consorzi o aziende da essa dipendenti;
g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile
o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende
da essa dipendenti; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina
incompatibilità;
h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati
della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda da essa dipendenti
o vigilati, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili
verso la Regione o verso l’ente, l’istituto, l’agenzia o l’azienda, e non hanno
ancora estinto il debito;
i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero
verso ente, istituto, azienda o agenzia da essa dipendenti, sono stati legalmente
messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse
e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione
della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
l) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una
gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda
da essa dipendente;
m) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione
di ineleggibilità prevista all’articolo 19.
2. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere g) e l), non si applicano per fatti
connessi con l’esercizio del mandato.
Art. 22
(Rinvio normativo)
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, restano ferme le
previgenti norme statali e regionali che disciplinano lo stato giuridico di
cariche diverse da quelle di consigliere regionale e che prevedono cause di
ineleggibilità o di incompatibilità riferite alla predetta carica.
Art. 23
(Esclusione di cause di incompatibilità)
1. Sono escluse dai divieti di cui all’articolo 21, comma 1, lettere b), c)
e d), le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera,
nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti
di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici,
fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale
13 settembre 1995, n. 38. Sono parimenti escluse le nomine compiute dalla Regione,
in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.
Art. 24
(Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità)
1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità
gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni normative, ad
amministratori regionali in ragione del mandato elettivo.
Art. 25
(Contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità
e contenzioso)
1. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il procedimento di contestazione
e di accertamento delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità
e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali in tale materia, previste dalla
legge 3 febbraio 1964, n. 3; le predette disposizioni si applicano per le cause
di ineleggibilità e incompatibilità relative ai membri della Giunta
regionale, anche se non appartenenti al Consiglio regionale; in relazione alle
modifiche apportate all’articolo 15 dello Statuto dalla legge costituzionale
2/2001, la disposizione di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 3/1964,
si applica anche ai membri del Parlamento europeo.
CAPO III
Procedimento elettorale
Art. 26
(Deposito del contrassegno e della lista regionale dei candidati)
1. I partiti o gruppi politici che intendono presentare nelle circoscrizioni
elettorali liste di candidati depositano presso la cancelleria della Corte d’appello
di Trieste il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste
medesime nelle singole circoscrizioni, la lista regionale di candidati alla
carica di consigliere regionale, nonché il documento di programma per
la legislatura. All’atto del deposito del contrassegno sono indicati la denominazione
del partito o del gruppo politico.
2. Ogni lista regionale di candidati alla carica di consigliere regionale comprende
un numero di tre candidati, i quali possono essere presenti anche nelle liste
circoscrizionali, e indica cognome, nome, luogo e data di nascita degli stessi.
Con la lista regionale sono presentati, per ciascun candidato, i seguenti documenti:
a) certificato di nascita o documento equipollente;
b) certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;
c) dichiarazione di accettazione della candidatura, autenticata da uno dei
soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive
modificazioni e integrazioni; la dichiarazione deve inoltre contenere l’esplicita
dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dalla normativa statale quale causa di incandidabilità, nonché
l’indicazione del partito o del gruppo politico di riferimento, ai fini dell’eventuale
surroga così come disciplinata dall’articolo 39.
3. I partiti o gruppi politici che depositano la medesima lista regionale hanno
l’obbligo di costituire una coalizione, mediante reciproche dichiarazioni di
collegamento. In tal caso ciascun partito o gruppo politico allega al contrassegno
il medesimo documento di programma per la legislatura, nonché l’apposita
dichiarazione di collegamento, sottoscritta dal presidente o segretario del
partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale che tale risulti
per attestazione del presidente o del segretario nazionale. La dichiarazione
di collegamento contiene l’indicazione dei partiti o gruppi politici con i quali
si effettua il collegamento e la dichiarazione di accettazione di ciascuno di
essi.
4. L’Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del
termine di deposito, decide in ordine all’ammissione delle liste regionali.
A tal fine verifica che le liste regionali abbiano i requisiti previsti ed effettua
il controllo dei documenti prodotti unitamente alle stesse. I soggetti che hanno
effettuato il deposito possono prendere cognizione, entro lo stesso giorno,
delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale regionale; l’Ufficio si riunisce
nuovamente il giorno successivo per udire eventualmente i depositanti, ammettere
nuovi documenti e correzioni formali e deliberare in merito.
5. La mancata ammissione di una lista regionale comporta l’esclusione del contrassegno
presentato dal partito o gruppo politico che ha depositato la lista regionale
di candidati non ammessa.
6. L’Ufficio centrale regionale, scaduto il termine per l’eventuale sostituzione
dei contrassegni ricusati, procede, alla presenza dei soggetti di cui al comma
4, appositamente convocati, ad assegnare mediante sorteggio un numero progressivo
a ciascuna lista regionale ammessa, al fine di determinare l’ordine secondo
il quale le liste compariranno sul manifesto delle candidature e sulla scheda
di votazione. Qualora la lista regionale sia stata depositata da un unico partito
o gruppo politico, il rispettivo contrassegno segue l’ordine progressivo già
assegnato alla lista regionale. Qualora, ai sensi del comma 3, partiti o gruppi
politici diversi abbiano depositato la medesima lista regionale, ai rispettivi
contrassegni è assegnato il numero d’ordine progressivo risultante da
un ulteriore sorteggio effettuato all’interno della coalizione. Successivamente
tutti i contrassegni vengono rinumerati partendo da quello riferito alla lista
regionale che ha riportato il numero d’ordine uno.
Art. 27
(Liste circoscrizionali – Presentazione)
1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non
inferiore a tre e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella
circoscrizione, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli
candidati. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali
portanti contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali,
pena la nullità della sua elezione.
2. Per le circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone
le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione,
da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale
di Tolmezzo le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750
e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni
della circoscrizione.
3. Per i partiti o i gruppi politici costituiti nel Consiglio regionale in
gruppi consiliari almeno dodici mesi prima della data di svolgimento delle elezioni
regionali, o che nell’ultima elezione del Consiglio regionale hanno presentato
candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio, le liste
dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del
partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali,
ovvero da rappresentanti appositamente incaricati dai rispettivi presidenti
o segretari nazionali con atto autenticato da uno dei soggetti di cui all’articolo
14 della legge 53/1990 e successive modificazioni. Analoga procedura si applica
nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel
quale sia contenuto il simbolo di un partito o gruppo politico con i requisiti
previsti dal presente comma.
4. La procedura prevista dal comma 3 si applica anche ai partiti o gruppi politici
presenti alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica come gruppo parlamentare
con propria denominazione, con esclusione dei gruppi misti.
5. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti
di cui all’articolo 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni.
6. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri
arabi progressivi, secondo l’ordine di precedenza.
7. La candidatura è accettata con dichiarazione autenticata da uno dei
soggetti di cui all’articolo 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni.
8. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l’esplicita
dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dalla normativa statale quale causa di incandidabilità.
Art. 28
(Adempimenti relativi alla stampa delle schede di votazione
e al manifesto delle candidature)
1. La Direzione regionale per le autonomie locali provvede, per ciascuna circoscrizione,
alla stampa delle schede per la votazione e del manifesto delle candidature.
Tale manifesto reca le liste dei candidati circoscrizionali con i relativi contrassegni,
nonché le liste regionali dei candidati riferite a ogni singola lista
circoscrizionale, appositamente evidenziando le coalizioni.
2. I contrassegni sono riprodotti nel manifesto e nelle schede di votazione
con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d’appello
di Trieste ai sensi dell’articolo 26.
3. Il manifesto di cui al comma 1 è trasmesso ai Sindaci dei Comuni
della circoscrizione elettorale interessata, per la pubblicazione all’albo pretorio
e nei luoghi consueti, non oltre il sesto giorno antecedente quello della votazione.
Tre copie del manifesto stesso sono consegnate ai Presidenti degli Uffici elettorali
di sezione: una a disposizione dell’ufficio e le altre per l’affissione nella
sala della votazione.
4. Le schede sono fornite dalla Direzione regionale per le autonomie locali,
non oltre il secondo giorno antecedente quello della votazione.
Art. 29
(Scheda di votazione)
1. La scheda, conforme ai modelli descritti nelle tabelle "A" e "B",
reca, entro appositi rettangoli, i contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale,
affiancati da una riga riservata all’espressione di un voto di preferenza. Ciascun
contrassegno è preceduto dall’indicazione dei nominativi dei candidati
della relativa lista regionale. I singoli rettangoli delle liste costituenti
una coalizione sono contenuti in altro più ampio rettangolo.
2. Le liste regionali e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti
sulla scheda di votazione secondo l’ordine del sorteggio effettuato ai sensi
del comma 6 dell’articolo 26.
3. La scheda da utilizzare nel secondo turno elettorale previsto dal comma
4 dell’articolo 33, conforme ai modelli descritti nelle tabelle "C"
e "D", reca, entro appositi rettangoli, nello stesso ordine risultante
dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno, l’indicazione dei nominativi
dei candidati della lista regionale, sotto i quali sono riprodotti i contrassegni
dei rispettivi gruppi di liste.
Art. 30
(Modalità della votazione)
1. L’elettore esprime il voto per una delle liste circoscrizionali tracciando
un segno sul relativo contrassegno. Può inoltre esprimere un voto di
preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella
lista votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.
2. Qualora l’elettore tracci un segno di voto sui nominativi dei candidati
di una lista regionale, il voto è attribuito alla rispettiva lista circoscrizionale.
3. Qualora l’elettore tracci un segno di voto sul contrassegno di una lista
circoscrizionale, e in aggiunta voti anche per una lista regionale che precede
il contrassegno di una lista circoscrizionale diversa da quella votata, ma con
la medesima collegata, si considera valido il voto espresso sul contrassegno
della lista circoscrizionale.
4. Qualora l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista circoscrizionale,
ma abbia espresso una preferenza a fianco di un contrassegno, si intende votata
la lista circoscrizionale alla quale appartiene il contrassegno, purché
il candidato sia compreso nella lista circoscrizionale, anche nel caso in cui
sia stata contemporaneamente votata la lista regionale che precede il contrassegno
di una lista circoscrizionale diversa, ma collegata.
5. Nel secondo turno di votazione previsto dall’articolo 33, comma 4, ciascun
elettore vota tracciando un segno all’interno di uno dei rettangoli che contengono
l’indicazione dei nominativi dei candidati della lista regionale.
Art. 31
(Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale preliminari
all’assegnazione dei seggi)
1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti degli Uffici di sezione,
l’Ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:
a) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati
e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate
a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini
della proclamazione, sull’assegnazione o meno dei relativi voti; un estratto
del verbale, concernente tali operazioni, è trasmesso alla segreteria
del Comune dove ha sede la sezione; ultimato il riesame, il Presidente dell’Ufficio
centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate,
assegnate e non assegnate, in un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti
dell’Ufficio, viene allegato alla copia del verbale da trasmettere all’Ufficio
centrale regionale;
b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale; la cifra
elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi
quelli assegnati ai sensi della lettera a), ottenuti da ciascuna lista nelle
singole sezioni della circoscrizione;
c) determina la cifra individuale di ogni candidato; la cifra individuale di
ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi;
d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle
rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale
l’ordine di presentazione nella lista.
2. Successivamente l’Ufficio centrale circoscrizionale trasmette all’Ufficio
centrale regionale copia del verbale concernente le operazioni di propria competenza,
recante la cifra elettorale conseguita nella circoscrizione da ciascuna lista
circoscrizionale, i candidati in essa ricompresi, la cifra individuale degli
stessi e la relativa graduatoria.
Art. 32
(Soglia di sbarramento – Operazioni dell’Ufficio centrale regionale)
1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti degli Uffici centrali
circoscrizionali, l’Ufficio centrale regionale compie le operazioni previste
dal presente articolo, nonché quelle relative all’attribuzione dei seggi
come disciplinate dagli articoli successivi. L’Ufficio individua in primo luogo
i gruppi di liste che, avendo conseguito nell’intero territorio regionale una
cifra elettorale complessiva inferiore al quattro per cento dei voti validi,
non sono ammessi all’assegnazione dei seggi. A tal fine l’Ufficio:
a) determina il totale dei voti validi, sommando le cifre elettorali conseguite
in tutte le circoscrizioni da tutte le liste circoscrizionali;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, sommando
le cifre elettorali ottenute dalle liste stesse nelle singole circoscrizioni;
c) successivamente, calcola la percentuale elettorale di ciascun gruppo di
liste, dividendo la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo per il totale
dei voti validi, di cui alla lettera a), e moltiplicando il risultato per cento.
2. I candidati dei gruppi di liste circoscrizionali che hanno ottenuto una
percentuale di voti inferiore al quattro per cento dei voti validamente espressi
non accedono in ogni caso al riparto dei seggi, né qualora si applichino
le norme sul premio di maggioranza di cui all’articolo 33, né qualora
si applichino le norme di cui agli articoli 34 e 35.
Art. 33
(Premio di maggioranza - Operazioni dell’Ufficio centrale regionale)
1. L’Ufficio centrale regionale verifica se un gruppo di liste o una coalizione
abbia ottenuto una percentuale di voti validi pari o superiore al trentacinque
per cento, e sino al quarantacinque per cento, del totale dei voti validi conseguiti
da tutti i gruppi di liste che hanno superato la soglia prevista dall’articolo
32. A tal fine, nel caso di coalizione, l’Ufficio determina la relativa cifra
elettorale regionale, sommando le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste
ammessi all’assegnazione dei seggi che compongono la coalizione.
2. Ove la percentuale di cui al comma 1 non sia raggiunta da alcun gruppo di
liste o coalizione, si procede al riparto proporzionale dei seggi da parte dell’Ufficio
centrale regionale secondo le norme di cui all’articolo 35. In tale caso i candidati
delle liste regionali non accedono al riparto dei seggi, se non presenti nelle
liste circoscrizionali.
3. Ove sia raggiunta la percentuale di cui al comma 1, l’Ufficio centrale regionale
individua il candidato capolista della lista regionale espressa dal gruppo di
liste o dalla coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale,
nonché il candidato capolista della lista regionale espressa dal gruppo
di liste o dalla coalizione che ha conseguito la cifra elettorale regionale
immediatamente inferiore.
4. Nel caso di parità di voti tra più gruppi di liste o coalizioni
che hanno raggiunto il maggior numero di voti validi, si procede, la seconda
domenica successiva al primo turno, all’effettuazione di un secondo turno di
votazione al solo fine dell’attribuzione del premio di maggioranza.
5. L’Ufficio centrale regionale riserva al gruppo di liste o alla coalizione
che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, ovvero vincitore in
sede di ballottaggio, il cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio
regionale, arrotondato per difetto; prima di procedere al successivo riparto
tra le liste circoscrizionali detrae, da tale numero di seggi, il numero di
tre seggi corrispondente al numero dei candidati della relativa lista regionale.
6. I candidati delle altre liste regionali non accedono al riparto dei seggi,
a eccezione del candidato capolista della lista regionale minoritaria così
come individuato ai sensi del comma 3.
7. L’Ufficio centrale regionale procede successivamente, salvo quanto previsto
dal comma 2 del presente articolo e dal comma 1 dell’articolo 34, al riparto
dei seggi tra le liste effettuando le seguenti operazioni:
a) attribuisce al gruppo di liste risultato maggioritario un numero di seggi
pari al cinquantacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio
regionale, arrotondati per difetto, detraendo da tale numero i seggi della relativa
lista regionale;
b) ripartisce, nel caso in cui sia risultata maggioritaria una coalizione costituita
ai sensi dell’articolo 26, un numero di seggi pari al cinquantacinque per cento
del totale dei seggi assegnati al Consiglio regionale, arrotondati per difetto,
detraendo da tale numero i seggi della relativa lista regionale; a tal fine
divide le cifre elettorali regionali di ogni gruppo di liste aventi il medesimo
contrassegno nell’ambito della coalizione per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza
del numero dei seggi da ripartire; quindi, sceglie tra i quozienti così
ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare,
disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascun gruppo di liste aventi
il medesimo contrassegno ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti allo stesso
appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che
ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest’ultima,
mediante sorteggio;
c) procede, successivamente alle operazioni di cui alle lettere a) ovvero b),
alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni per ogni singolo gruppo di
liste, sulla base delle cifre elettorali circoscrizionali con utilizzo dell’indicatore
elettorale circoscrizionale, quale risultante dalla divisione del totale delle
cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione più tre, e operando la rideterminazione
delle cifre elettorali circoscrizionali mediante la moltiplicazione delle cifre
stesse per cento e la divisione del prodotto per l’indicatore elettorale circoscrizionale;
divide quindi le cifre elettorali circoscrizionali, rideterminate come sopra,
successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero di seggi da distribuire;
quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero
uguale a quello dei seggi da distribuire, disponendoli in una graduatoria decrescente;
ciascuna lista circoscrizionale ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti
alla stessa appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente,
nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale
che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima,
mediante sorteggio;
d) ripartisce i rimanenti seggi assegnati al Consiglio regionale tra i restanti
gruppi di liste o coalizioni, trascurando i gruppi di liste non ammessi all’assegnazione
dei seggi ai sensi dell’articolo 32; a tal fine divide le cifre elettorali regionali
di ciascun gruppo di liste o coalizione per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza
del numero dei seggi da ripartire; quindi, sceglie tra i quozienti così
ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare,
disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascun gruppo di liste o ciascuna
coalizione ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti allo stesso appartenenti
compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere
e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste o alla coalizione
che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di
quest’ultima, mediante sorteggio; dal numero complessivo di seggi spettanti
al gruppo di liste o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
regionale detrae il seggio con il quoziente utile minore, per il candidato capolista
della relativa lista regionale; nell’ambito di ciascuna coalizione, ripartisce
il numero di seggi, alla stessa spettanti, tra i gruppi di liste che compongono
la coalizione, effettuando le operazioni di cui alla lettera b);
e) procede alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni per ogni singolo
gruppo di liste utilizzando il metodo indicato nella lettera c).
8. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 1, la percentuale
di voti validi ottenuta da un gruppo di liste o da una coalizione sia superiore
al quarantacinque per cento, e sino al sessanta per cento, l’Ufficio centrale
regionale compie le operazioni di cui al presente articolo sostituendo alla
percentuale del cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale
quella del sessanta per cento.
Art. 34
(Attribuzione dei seggi in caso di superamento della soglia
massima per l’attribuzione del premio di maggioranza)
1. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui all’articolo 33, comma
1, la percentuale di voti validi ottenuta da un gruppo di liste o da una coalizione
sia superiore al sessanta per cento, l’Ufficio centrale regionale procede, con
sistema proporzionale, secondo le modalità di cui al comma 3, al riparto
dei seggi tra i gruppi di liste e le coalizioni, trascurando i gruppi di liste
non ammessi all’assegnazione dei seggi ai sensi dell’articolo 32.
2. Prima di procedere all’attribuzione dei seggi, l’Ufficio centrale regionale
individua il candidato capolista della lista regionale espressa dal gruppo di
liste o dalla coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale,
nonché il candidato capolista della lista regionale espressa dal gruppo
di liste o dalla coalizione che ha conseguito la cifra elettorale regionale
immediatamente inferiore.
3. L’Ufficio centrale regionale procede al riparto dei seggi effettuando le
seguenti operazioni:
a) divide le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste o coalizione
per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al Consiglio
regionale; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più
alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una
graduatoria decrescente; ciascun gruppo di liste o ciascuna coalizione ottiene
tanti seggi quanti sono i quozienti allo stesso appartenenti compresi nella
graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il
seggio è attribuito al gruppo di liste o alla coalizione che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest’ultima, mediante
sorteggio;
b) detrae, dal numero complessivo di seggi spettanti al gruppo di liste o alla
coalizione risultata maggioritaria, tre seggi corrispondenti al numero dei candidati
della relativa lista regionale; i seggi da detrarre sono individuati tra quelli
attribuiti, ai sensi della lettera a), con il quoziente utile minore; dal numero
complessivo di seggi spettanti al gruppo di liste o alla coalizione che ha ottenuto
il secondo miglior risultato, detrae il seggio con il quoziente utile minore
ai sensi della lettera a), per il candidato capolista della relativa lista regionale
individuato ai sensi del comma 2;
c) nell’ambito di ciascuna coalizione, ripartisce il numero di seggi alla stessa
spettanti, come determinato ai sensi della lettera a), tra i gruppi di liste
che compongono la coalizione, effettuando le operazioni di cui all’articolo
33, comma 7, lettera b);
d) procede alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni per ogni singolo
gruppo di liste, utilizzando il metodo di cui all’articolo 33, comma 7, lettera
c).
Art. 35
(Assegnazione dei seggi con sistema proporzionale)
1. Nel caso in cui la verifica prevista dall’articolo 33, comma 1, dia esito
negativo, l’Ufficio centrale regionale procede, con sistema proporzionale, al
riparto dei seggi tra i gruppi di liste che hanno superato la soglia prevista
dall’articolo 32 singolarmente considerati, effettuando le seguenti operazioni:
a) divide le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste per 1, 2,
3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale;
quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero
uguale a quello dei seggi da assegnare disponendoli in una graduatoria decrescente;
ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti allo stesso
appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che
ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest’ultima,
mediante sorteggio;
b) successivamente, distribuisce i seggi nelle circoscrizioni per ogni singolo
gruppo di liste, sulla base delle cifre elettorali circoscrizionali con utilizzo
dell’indicatore elettorale circoscrizionale, quale risultante dalla divisione
del totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto
per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più tre, e operando
la rideterminazione delle cifre elettorali circoscrizionali mediante la moltiplicazione
delle cifre stesse per cento e la divisione del prodotto per l’indicatore elettorale
circoscrizionale; divide quindi le cifre elettorali circoscrizionali, rideterminate
come sopra, per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da ripartire;
quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero
uguale ai seggi da distribuire, disponendoli in una graduatoria decrescente;
ciascuna lista circoscrizionale ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti
alla stessa appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente,
nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale
che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima,
mediante sorteggio.
Art. 36
(Proclamazione degli eletti)
1. Compiute le operazioni di assegnazione dei seggi, l’Ufficio centrale regionale
proclama eletti in ciascuna circoscrizione elettorale, nei limiti dei posti
ai quali le liste circoscrizionali hanno diritto e seguendo la graduatoria di
cui all’articolo 31, comma 1, lettera d), i candidati che hanno ottenuto le
cifre individuali più elevate.
2. Il candidato che risulti eletto consigliere regionale in più di una
circoscrizione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro
otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga.
Mancando l’opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il consigliere
ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di
lista.
3. Dopo le proclamazioni di cui al comma 1, l’Ufficio centrale regionale proclama
eletti i candidati compresi nella lista regionale sulla base dei risultati delle
operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 33 ovvero dell’articolo 34.
4. Nel caso in cui un candidato da proclamare eletto ai sensi del comma 3 risulti
eletto anche in una circoscrizione elettorale ai sensi del comma 1, lo stesso
è proclamato in qualità di candidato della lista regionale. Nella
circoscrizione è proclamato eletto il candidato individuato secondo quanto
previsto dall’articolo 39, comma 1.
5. Il Presidente dell’Ufficio centrale regionale invia ai consiglieri risultati
eletti l’attestato dell’avvenuta proclamazione.
CAPO IV
Convalida degli eletti e surrogazioni
Art. 37
(Convalida degli eletti)
1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei
propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi
quindici giorni dalla proclamazione.
3. In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d’ufficio la
condizione degli eletti e, quando sussista qualche causa di ineleggibilità
prevista dalla legge, deve annullare l’elezione, provvedendo alla sostituzione.
4. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo,
presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, ed è notificata
entro cinque giorni agli interessati.
5. Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso,
annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.
Art. 38
(Dimissioni dei consiglieri)
1. È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere
e accettare le dimissioni dei propri componenti.
Art. 39
(Surrogazioni)
1. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, di un consigliere proclamato eletto, il seggio è
attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente
l’ultimo eletto, nell’ordine accertato dall’organo di verifica dei poteri, tenuto
conto della graduatoria di cui all’articolo 31, comma 1, lettera d).
2. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di un consigliere già
candidato nella lista regionale, il seggio è attribuito a una lista circoscrizionale
del gruppo di liste con il medesimo contrassegno cui il candidato ha fatto espresso
riferimento ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera c). A tal fine si utilizza
il quoziente immediatamente inferiore all’ultimo in precedenza considerato secondo
il metodo di cui all’articolo 33, comma 7, lettera c).
3. Qualora il consigliere da surrogare e già candidato nella lista regionale
avesse fatto riferimento a un gruppo di liste non ammesso ai sensi dell’articolo
32, si utilizza per la sostituzione il quoziente immediatamente inferiore all’ultimo
risultato utile nel riparto dei seggi tra i gruppi di liste della medesima coalizione,
ai sensi dell’articolo 33, comma 7, lettera b); successivamente, si utilizza
il quoziente immediatamente inferiore all’ultimo considerato ai fini della distribuzione
dei seggi nelle circoscrizioni, ai sensi dell’articolo 33, comma 7, lettera
c).
CAPO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 40
(Disciplina del voto dei cittadini residenti all’estero)
1. In attuazione dell’articolo 48, terzo comma, della Costituzione, come inserito
dall’articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1,
la legge regionale rende effettivo il diritto di voto per corrispondenza dei
cittadini iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, che dichiarino
di non potersi recare nel Comune di ultima residenza per l’espressione del voto
in occasione del rinnovo del Consiglio regionale ovvero dello svolgimento dei
referendum disciplinati dal titolo IV della presente legge.
2. I cittadini elettori di cui al comma 1 esercitano il voto per corrispondenza
secondo le modalità e nell’osservanza delle forme prescritte dalla legge
regionale da adottare successivamente all’entrata in vigore del regolamento
del Governo previsto dall’articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Il voto per corrispondenza è espresso direttamente per il tramite
del Comune di ultima residenza ovvero per il tramite delle Autorità diplomatiche
e consolari previa intesa del Presidente della Regione con i Ministri degli
affari esteri e dell’interno, secondo le modalità stabilite dalla legge
di cui al comma 2. Le relative spese sono integralmente assunte a carico del
bilancio regionale.
4. Il voto per corrispondenza è trasmesso dal Sindaco del Comune di
ultima residenza all’Ufficio centrale circoscrizionale, cui il Comune stesso
appartiene per territorio, ai fini del computo del voto espresso alle liste
circoscrizionali di riferimento, nonché alla collegata lista regionale,
in sede di operazioni preliminari all’assegnazione dei seggi di cui all’articolo
31.
Art. 41
(Disciplina transitoria)
1. Sino all’entrata in vigore della legge regionale ordinaria recante la disciplina
del procedimento elettorale, continuano a trovare applicazione, in via suppletiva
e in quanto compatibili con quanto previsto dalla presente legge, la legge regionale
27 marzo 1968, n. 20, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, nonché le altre norme statali
applicabili al procedimento elettorale per l’elezione della Camera dei deputati.
Art. 42
(Informatizzazione delle operazioni elettorali)
1. Gli adempimenti collegati al procedimento elettorale possono essere automatizzati
mediante l’impiego integrato di strumenti informatici e telematici.
Art. 43
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 18
fanno carico all’unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e
del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi.
TITOLO IV <indice>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REFERENDUM
ABROGATIVO, CONSULTIVO E PROPOSITIVO, NONCHÈ IN MATERIA DI INIZIATIVA
POPOLARE
CAPO I
Referendum popolare per l’abrogazione
di leggi regionali
Art. 44
(Soggetti titolari dell’iniziativa)
1. La legge regionale è sottoposta a referendum abrogativo quando ne
facciano richiesta almeno 20.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
Comuni della regione oppure due Consigli provinciali.
Art. 45
(Limiti di ammissibilità)
1. Possono essere sottoposti a referendum regionale abrogativo le leggi regionali
ovvero singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di essi che siano
formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.
2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:
a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell’articolo 51 dello
Statuto;
b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;
c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso
obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme
statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive
di tali norme;
d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o nuove Province o modificative delle
loro circoscrizioni o denominazioni;
e) le leggi approvate ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto.
Art. 46
(Proposta di referendum di iniziativa degli elettori)
1. La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto all’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale dagli elettori promotori della raccolta
delle firme. La sottoscrizione dei promotori è apposta e autenticata
con le modalità previste dall’articolo 48.
2. I promotori che presentano la proposta devono essere iscritti nelle liste
elettorali di un Comune della regione e devono essere in numero non inferiore
a cinquecento.
3. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti
ad almeno tre circoscrizioni elettorali; per ciascuna di queste il numero dei
promotori non deve essere inferiore a cinquanta.
4. Qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di
legge che, per espressa previsione normativa, si applicano solo a una parte
del territorio regionale, almeno il cinquanta per cento dei promotori deve risiedere
in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei
limiti minimi per circoscrizione di cui al comma 3.
5. La proposta di referendum deve indicare il quesito da sottoporre agli elettori,
completando la formula "volete che sia abrogato..." con l’indicazione
della legge o delle disposizioni di legge di cui si intende proporre l’abrogazione
e dell’oggetto del quesito formulato in termini chiari e sintetici. La legge
va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale
devono essere esplicitati gli articoli, i commi e il testo delle parti di comma
di cui si propone l’abrogazione.
6. Le disposizioni di cui si propone l’abrogazione possono essere contenute
in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto
o a oggetti strettamente affini.
7. Nella proposta devono essere indicate le generalità dei promotori
designati a esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente
legge.
8. La proposta viene presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori.
9. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione
della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne
dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.
Art. 47
(Verifica dell’ammissibilità della proposta)
1. Sull’ammissibilità della proposta di referendum decide l’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si pronuncia sull’ammissibilità
della proposta di referendum, entro trenta giorni dalla presentazione della
proposta stessa, attenendosi ai seguenti criteri:
a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su
cui non è ammesso il referendum ai sensi dell’articolo 45;
b) verifica che il quesito sia formulato con l’osservanza dei requisiti di
cui all’articolo 46.
3. Qualora la proposta di referendum si riferisca a leggi o disposizioni di
legge che solo in parte ricadono nei limiti di cui all’articolo 45, la pronuncia
sull’ammissibilità può riferirsi solo alle parti inammissibili.
4. Quando la formulazione del quesito sia ritenuta non conforme ai criteri
di cui all’articolo 46, l’Ufficio di Presidenza, con provvedimento motivato,
dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare
la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità,
con i criteri di cui ai commi precedenti.
5. L’Ufficio di Presidenza, prima di deliberare ai sensi dei commi precedenti,
tiene un’udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove
lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.
6. L’Ufficio di Presidenza delibera all’unanimità dei componenti; qualora
essa non sia raggiunta, ovvero qualora l’Ufficio non abbia provveduto nei termini
di cui al comma 2, la questione è rimessa al Consiglio regionale; l’argomento
è iscritto di diritto all’ordine del giorno della seduta del Consiglio
regionale immediatamente successiva.
7. La proposta è dichiarata ammissibile qualora i voti negativi non
raggiungano la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione;
nel computo dei voti negativi non si tiene conto delle astensioni.
8. Il Consiglio regionale delibera su motivati ordini del giorno presentati
nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso. Qualora nessun
ordine del giorno venga presentato, l’Ufficio di Presidenza, subito dopo la
chiusura del dibattito, formula i quesiti alternativi motivati da sottoporre
al voto dell’assemblea.
9. Le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza, ovvero del Consiglio regionale,
sono trasmesse immediatamente al Presidente della Regione per essere pubblicate
nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione;
dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste
dalla legge.
Art. 48
(Richiesta di referendum da parte degli elettori)
1. Successivamente alla dichiarazione di ammissibilità della proposta
di referendum, i promotori possono procedere alla raccolta delle firme necessarie
per la presentazione della richiesta di referendum, con le modalità di
cui ai commi successivi.
2. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli di dimensioni
uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all’inizio
di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, il quesito da sottoporre alla
votazione popolare, con la formula indicata nella proposta di cui all’articolo
46.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
della deliberazione con cui è stata dichiarata l’ammissibilità
del referendum, i fogli previsti dal comma 2 devono essere presentati a cura
dei promotori, designati ai sensi dell’articolo 46, alla Segreteria generale
del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto
ore dalla presentazione.
4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati
da oltre cinque mesi.
5. La richiesta di referendum viene effettuata dall’elettore mediante l’apposizione
della propria firma sul foglio di cui al comma 2. Accanto alla firma devono
essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita e il Comune
nelle cui liste elettorali è iscritto.
6. La firma deve essere autenticata. Sono competenti ad eseguire l’autenticazione
i soggetti indicati dall’articolo 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni.
L’autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può
essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, ma in questo caso
deve indicare il numero di firme contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale
che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà
dell’elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.
7. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali,
anche collettivi, da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune a cui appartengono
i sottoscrittori, attestanti l’iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali.
I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa
richiesta.
Art. 49
(Presentazione della richiesta di referendum degli elettori)
1. La richiesta di referendum, corredata della prescritta documentazione, va
presentata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno
cinque dei promotori, designati ai sensi dell’articolo 46, comma 7. L’Ufficio
di Presidenza ne dà notizia al Presidente della Regione.
2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici regionali
e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno
non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Art. 50
(Controllo della regolarità della richiesta di referendum
degli elettori)
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal
deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle
firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo
ai requisiti e alle procedure prescritti nel presente capo, assumendo la deliberazione
conclusiva all’unanimità; tale deliberazione è comunicata entro
sette giorni al Presidente della Regione ed è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. Alla riunione dell’Ufficio di Presidenza può partecipare una delegazione
dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà
all’atto della deliberazione; a tal fine copia dell’avviso di convocazione della
riunione è tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori.
3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della
riunione le proprie osservazioni.
4. Qualora non si raggiunga l’unanimità o decorso il termine di cui
al comma 1 senza che l’Ufficio di Presidenza abbia deliberato sulla richiesta
di referendum, l’argomento è iscritto di diritto all’ordine del giorno
della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva; la deliberazione
consiliare è trasmessa al Presidente della Regione, per la pubblicazione,
nel termine di cui al comma 1.
5. Qualora la documentazione di cui all’articolo 48 risulti irregolare, l’Ufficio
di Presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata
comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il termine di sessanta giorni per la deliberazione
definitiva dell’Ufficio di Presidenza decorre dal giorno successivo a quello
della ripresentazione della documentazione.
Art. 51
(Richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali)
1. La richiesta di referendum da parte di due Consigli provinciali della regione,
approvata da ciascun Consiglio a maggioranza dei due terzi dell’assemblea, deve
essere formulata ai sensi dell’articolo 46, commi 5, 6 e 7.
2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle
amministrazioni provinciali all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta
la deliberazione della seconda amministrazione provinciale richiedente.
4. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione
del Consiglio provinciale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio
è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente
legge.
5. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione
della richiesta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne
dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.
6. La verifica dell’ammissibilità della richiesta di referendum è
effettuata con le modalità di cui all’articolo 47.
Art. 52
(Risultato del referendum)
1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l’esito del referendum.
Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all’abrogazione
della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum,
il Presidente dichiara altresì, con il medesimo decreto, l’abrogazione
delle stesse, la quale ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello
della pubblicazione. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può
ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l’efficacia
dell’abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di
pubblicazione.
Art. 53
(Riproponibilità del referendum)
1. Qualora i risultati della consultazione siano comunque contrari all’abrogazione,
la proposta di referendum abrogativo delle stesse norme non può essere
ripresentata se non sono decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell’esito
del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge, il
divieto di cui al comma 1 non si applica per il referendum riguardante altre
disposizioni della medesima legge.
Art. 54
(Sopravvenuta abrogazione della legge o delle disposizioni sottoposte
a referendum)
1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l’abrogazione
della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum,
il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, che le operazioni
relative non hanno più corso.
2. Nel caso in cui l’abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente
all’emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il Presidente della
Regione, sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all’unanimità
dell’Ufficio di Presidenza, o qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione
del Consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dichiara
con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente avere luogo e quali
siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non
abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina
preesistente né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di
legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta
di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da
indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.
CAPO II
Referendum consultivo in materia di
circoscrizioni comunali e provinciali
Art. 55
(Referendum per l’istituzione di nuovi Comuni e la modificazione
delle loro circoscrizioni o denominazioni)
1. L’istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni
contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni
comunali è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate
mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.
2. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati, su iniziativa della Giunta regionale o di
ciascun membro del Consiglio regionale o degli altri soggetti titolari dell’iniziativa
legislativa, nelle forme con le quali essa è ammessa, nonché di
ogni singolo Consiglio provinciale o comunale rappresentante le popolazioni
interessate.
3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre
a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri
di cui al comma 4, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla
consultazione.
4. Al referendum partecipano:
a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni o
porzioni di territorio di uno o più Comuni, sia gli elettori delle frazioni
o porzioni di territorio, sia gli elettori delle rimanenti parti di territorio
del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;
b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio da uno ad altro
Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco,
sia gli elettori del Comune cui si chiede l’aggregazione;
c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori di tutti i
Comuni coinvolti nella fusione;
d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori
del Comune interessato.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, l’orientamento espresso
dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale
deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.
6. Con la deliberazione di cui al comma 3, nel caso di cui alla lettera a)
del comma 4, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al
referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio
che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio
comunale abbia un’incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche,
per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni
territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.
7. Con la deliberazione di cui al comma 3, nel caso di cui alla lettera b)
del comma 4, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al
referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio
del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi
elementi di fatto indicati al comma 6, ferma restando in ogni caso la partecipazione
al referendum degli elettori del Comune cui si chiede l’aggregazione.
8. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo,
in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma
3 da parte della Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 56
(Referendum per l’istituzione, la soppressione di Province e
per la modificazione delle loro circoscrizioni)
1. La modifica delle circoscrizioni provinciali, anche in conseguenza dell’istituzione
di Città metropolitane, l’istituzione di nuove Province e la loro soppressione
è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante
il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.
2. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati, qualora i Comuni esercitino l’iniziativa
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9. L’iniziativa
deve conseguire l’adesione della maggioranza dei Comuni dell’area interessata,
che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell’area
stessa. Le deliberazioni comunali di approvazione dell’iniziativa devono essere
assunte a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre
a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri
di cui al comma 4, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
4. Al referendum per l’istituzione di nuove Province partecipano sia gli elettori
dei Comuni dell’ambito territoriale della Provincia che si intende istituire,
sia gli elettori dei Comuni delle rimanenti parti di territorio provinciale
da cui si propone il distacco. Al referendum per la modifica delle circoscrizioni
provinciali partecipano sia gli elettori dei Comuni della provincia da cui si
propone il distacco, sia gli elettori dei Comuni della provincia cui si chiede
l’aggregazione.
5. Con la deliberazione di cui al comma 3, il Consiglio regionale può
limitare l’ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum, sulla
base di una specifica valutazione degli elementi di fatto secondo i criteri
di cui all’articolo 55, commi 6 e 7.
6. L’orientamento espresso dalla popolazione residente nelle parti di territorio
provinciale destinate a passare a una Provincia diversa deve avere autonoma
evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.
7. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo,
in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma
3 da parte della Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 57
(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)
1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato quando la risposta
affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo,
se l’esito è favorevole, il Presidente della Regione è tenuto
a proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull’oggetto del quesito
sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l’esito è negativo, il Presidente della
Regione ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio regionale un disegno
di legge sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
CAPO III
Referendum consultivo facoltativo
Art. 58
(Iniziativa)
1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all’emanazione di provvedimenti
di sua competenza, ovvero, su proposta della Giunta regionale, prima dell’emanazione
di provvedimenti di competenza della stessa, può deliberare l’indizione
di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.
2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina l’effettuazione del
referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché
l’ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.
3. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo,
in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma
1, da parte della Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 59
(Risultato del referendum)
1. Il Presidente della Regione ordina la pubblicazione del risultato del referendum
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
CAPO IV
Iniziativa legislativa popolare e referendum
propositivo
Art. 60
(Modalità di presentazione delle proposte di legge di
iniziativa popolare)
1. La proposta, da parte di almeno 15.000 elettori, iscritti nelle liste elettorali
di Comuni della regione, deve essere presentata, corredata delle firme degli
elettori proponenti, al Presidente del Consiglio regionale.
2. Spetta alla Presidenza del Consiglio regionale provvedere alla verifica
e al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità
della richiesta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell’iniziativa
popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati
sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun consigliere regionale.
3. La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di
una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano per
ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i
certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all’articolo 48.
4. I fogli recanti le firme devono riprodurre a stampa il testo del progetto
ed essere vidimati secondo il disposto dell’articolo 48.
5. La proposta di legge di iniziativa popolare non decade alla fine della legislatura.
Art. 61
(Referendum propositivo)
1. I soggetti titolari dell’iniziativa per i referendum di cui al capo I possono,
con le modalità e i limiti previsti nel predetto capo, presentare al
Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare
ai sensi del presente articolo.
2. Decorsi due anni dalla data della deliberazione che accerta la regolarità
della richiesta degli elettori ovvero dalla deliberazione che dichiara ammissibile
il referendum di iniziativa dei Consigli provinciali, qualora il Consiglio regionale
non abbia deliberato sulla proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente
della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge
medesima.
3. L’esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo,
se l’esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare
la proposta di legge sottoposta a referendum.
5. La proposta di legge di iniziativa popolare non decade alla fine della legislatura;
in tal caso i termini di cui al comma 2 decorrono di nuovo dalla data della
riunione del nuovo Consiglio.
CAPO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 62
(Rinvio normativo)
1. Sino all’entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina del
procedimento per lo svolgimento dei referendum regionali, continua a trovare
applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibile con quanto previsto
dalla presente legge, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 63
(Abrogazioni)
1. I commi 20 e 21 dell’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2000,
n. 2, sono abrogati.