Legge cost. Friuli Venezia Giulia 31 gennaio 1963, n°1
Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
Coordinato con le successive modifiche ed integrazioni apportate
dalle seguenti leggi: legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 (G.U. n. 63
del 7.3.1972); legge 6 agosto 1984, n. 457 (G.U. n. 223 del 14.8.1984); legge
costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 (G.U. - serie generale - n. 87 del 14.4.1989);
legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (G.U. - serie generale - n. 226
del 25.9.1993); legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. - serie generale - n. 303
del 28.12.1996); legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (G.U. - serie generale
- n. 26 dell'1.2.2001).
TITOLO I
Costituzione della Regione
Articolo 1
Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità
giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla
base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.
Articolo 2
La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine
e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorlìgo della
Valle e Sgònico.
La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.
Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione
ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvato con decreto del Presidente della
Repubblica.
Articolo 3
Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini,
qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia
delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.
TITOLO II
Potestà della Regione
CAPO I
POTESTÀ LEGISLATIVA
Articolo 4
In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico
della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali
e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi
nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa
nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico
ed economico del personale ad essi addetto;
1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali
e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario,
zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie,
di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse
locale e regionale.
Articolo 5
Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 ed in armonia
con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole
materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
[1) elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo
secondo del titolo terzo;]
2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;
4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
[5) ordinamento e circoscrizione dei Comuni;]
6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali
servizi;
8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi
carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella
Regione;
9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo
studio di programmi di sviluppo economico;
10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello
Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere
idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria;
assistenza scolastica;
16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero
dei minorati fisici e mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
18) edilizia popolare;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.
Articolo 6
La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni
delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione
nelle seguenti materie:
1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale;
tecnica ed artistica;
2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;
3) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna,
oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano
alla Regione questa facoltà.
Articolo 7
La Regione provvede con legge:
1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo
52;
3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione
e denominazione, intese le popolazioni interessate.
CAPO II
POTESTÀ AMMINISTRATIVA
Articolo 8
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà
legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti
locali dalle leggi della Repubblica.
Articolo 9
La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione
universitaria, nell'ambito della Regione stessa.
Articolo 10
Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio
di proprie funzioni amministrative.
Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni
di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale,
previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.
Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico
allo Stato.
Articolo 11
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi
dei loro uffici.
I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito
nell'articolo 58.
Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni
delegate sono a carico della Regione.
TITOLO III
Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni
CAPO I
ORGANI DELLA REGIONE
Articolo 12
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il
Presidente della Regione.
In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge
regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei
suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,
le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione
e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione
e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente
della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette
cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali
e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.
Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima
legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale
comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del
nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale
e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio
regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per
l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni
o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del
Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale,
la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta
a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il
Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla
sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi
diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.
CAPO II
IL CONSIGLIO REGIONALE
Articolo 13
Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.
Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000
abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo
censimento.
Articolo 14
Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla
data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e
potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre
la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente
comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo
giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli
eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.
La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere
più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da
segretari.
Articolo 15
Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei
Comuni della Regione.
Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il
25° anno di età il giorno delle elezioni.
L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una
delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale,
o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero
di membro del Parlamento europeo.
[Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con
legge dello Stato.]
Articolo 16
I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato.
Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Articolo 17
Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere
regionale presta giuramento, secondo la seguente formula:
<>.
Articolo 18
Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio
di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari,
secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.
L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta
dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza
relativa dei voti validi espressi.
Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza, i consiglieri regionali
sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per
il preventivo esame dei disegni di legge.
Articolo 19
Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una
indennità di carica.
Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale,
una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.
Articolo 20
Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto
il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno.
Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta
il Presidente della Regione o un quarto dei consiglieri.
L'ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al
Commissario del Governo.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.
Articolo 21
Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
alla Regione, il proprio regolamento interno.
Articolo 22
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla
Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non
corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta
regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale [o quando non
sia in grado di funzionare].
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili
al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza
della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo
Consiglio.
Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro
sei mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle
forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione,
se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari
alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può
altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.
Articolo 23
L'invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, previsto
dal primo comma dell'articolo 22, è rivolto al Presidente del Consiglio regionale,
per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
CAPO
III
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Articolo 24
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione,
e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e
dalle leggi dello Stato.
Articolo 25
Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione
della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.
L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge
e per un periodo non superiore a quattro mesi.
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo
della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello
stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.
Articolo 26
Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano
particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre
al Parlamento.
I progetti sono inviati, dal Presidente della Regione, al Governo per la presentazione
alle Camere.
Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della
Repubblica.
CAPO IV
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI
Articolo 27
L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli,
appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in
numero non inferiore a 15 mila.
Articolo 28
Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione,
ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.
Articolo 29
Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è comunicata dal Presidente del
Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione,
salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimità
costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.
Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo
con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata,
se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non
promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella
di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.
Articolo 30
La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a
maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente
lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo
precedente.
Articolo 31
La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula:
<>.
Al testo della legge, segue la formula: <>.
Articolo 32
La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo
che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.
La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Articolo 33
La legge regionale è sottoposta a referendum popolare per l'abrogazione totale
o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli
provinciali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio della Regione.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi.
Le altre modalità per l'attuazione del referendum sono determinate dalla legge
regionale prevista dall'articolo 5 del presente Statuto.]
CAPO V
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE(22) E LA GIUNTA REGIONALE
Articolo 34
La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore
assume le funzioni di Vicepresidente.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento
permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
Articolo 35
Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo
la costituzione dell'Ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza
assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza
relativa dei voti validamente espressi.]
Articolo 36
La Giunta regionale è eletta dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto
ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo scrutinio,
a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.]
Articolo 37
La Giunta regionale o uno o più dei suoi componenti, salvo il caso previsto
dall'articolo 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione motivata,
presentata da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e votata, per appello
nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.
La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma
non prima di tre giorni dalla presentazione.]
Articolo 38
Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta regionale hanno effetto
dopo che il Consiglio ne ha preso atto.
Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del Presidente della Giunta regionale
conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta.]
Articolo 39
Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte dal Presidente della Giunta
regionale, che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.]
Articolo 40
L'Ufficio di Presidente della Regione(26) o di assessore è incompatibile con
qualunque altra carica pubblica.
Articolo 41
Al Presidente della Regione ed agli assessori è attribuita con legge regionale
una indennità di carica.
CAPO VI
FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Articolo 42
Il Presidente della Regione:
a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige
e coordina l'attività, sopraintende agli uffici e servizi regionali;
b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti
deliberati dalla Giunta;
c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo
Statuto regionale.
Articolo 43
Il Presidente della Giunta con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale
della Regione, provvede alla designazione dell'assessore effettivo che deve
sostituirlo in caso di assenza o impedimento, all'assegnazione degli assessori
ai singoli assessorati o ad altri eventuali incarichi ed a regolare le supplenze.]
Articolo 44
Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri
per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente
la Regione.
Articolo 45
Il Presidente della Regione presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento
è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma
dell'articolo 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni
centrali statali.
Il Presidente della Regione risponde della attività diretta all'esercizio delle
funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo
della Repubblica.
I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non sono definitivi.
CAPO VII
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
Articolo 46
Spetta alla Giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esecuzione delle
leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa
per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione,
salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'articolo
34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi
pubblici regionali, affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo
e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti
attive e passive, rinunce e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad
essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi.]
Articolo 47
La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione
e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano
in modo particolare la Regione.
La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione
di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario
della Regione o il transito per il porto di Trieste.
Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su
altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.
TITOLO IV
Finanze - Demanio e patrimonio della Regione
Articolo 48
La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia
con i princìpi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli
seguenti.
Articolo 49
Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi
dello Stato, riscossi nel territorio della Regione stessa:
1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche;
3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23,
24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, ed all'articolo 25 bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della
Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982,
n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) sei decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa
all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38
bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata
nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo
relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali
indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute
ad altri enti ed istituti.
Articolo 50
Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali
della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato
assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.
Articolo 51
Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio
o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale,
in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.
Articolo 52
La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere
ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle
sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per
il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte
dalle leggi vigenti.
Articolo 53
La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei
soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
A tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli
uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti
per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione
atta a comprovarla.
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla
Giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa
ricevute.
La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi
dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi.
Articolo 54
Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei Comuni al raggiungimento
delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio
regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.
Articolo 55
Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile
i seguenti beni dello Stato:
1) le foreste;
2) le miniere e le acque minerali e termali;
3) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del
fondo.
Articolo 56
Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si
trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore
del presente Statuto.
Articolo
57
Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati
negli articoli 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla Regione.
TITOLO V
Controlli sull'Amministrazione regionale
Articolo 58
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato,
in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della
Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo
della Regione.
TITOLO VI
Enti locali
Articolo 59
Le Province ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti
e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.
Le Province ed i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.
Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni
provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.
Articolo 60
Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione
nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi
delle leggi dello Stato.
TITOLO VII
Rapporti tra Stato e Regione
Articolo 61
È istituito, nella Regione, un Commissario del Governo, residente nel capoluogo
della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica
non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.
Articolo 62
Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli
dal presente Statuto:
1) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni
dello Stato nella Regione;
2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e dei Comuni
delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle
rispettive Amministrazioni;
3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni
attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello
Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.
Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza
del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché
copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.
TITOLO VIII
Disposizioni integrative, transitorie e finali
Articolo 63
Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla
Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o
parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale,
che esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.
Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi
ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione,
e, in ogni caso, sentita la Regione.
Articolo 64
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia
diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.
Articolo 65
Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati
tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite
le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento
all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia
adempiono a funzioni attribuite alla Regione.
Articolo 66
Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'articolo 65 ed entro il termine
di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito,
nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio
attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio
dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.
Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza,
in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione
regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze,
della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza
sociale e quelli degli enti parastatali.
La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici.
I Comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio generale per esercitare
funzioni delegate ai sensi dell'articolo 11.
Articolo 67
La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con
personale comandato dai Comuni, dalle Province e dagli uffici dello Stato.
Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti
statali dei quali richiede il comando.
I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati,
previa intesa con la Giunta regionale.
Articolo 68
Con legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento nei ruoli
organici della Regione del personale indicato dall'articolo 67.
Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del
ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale statale.
Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della Regione si opera
una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.
Articolo 69
Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata
in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del
primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti nell'articolo 13.
Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.
Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione regionale sono anticipate
dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformità dell'articolo
49.
Articolo 70
Fino
a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri
di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di
Trieste - esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione
- saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione. Al Commissario
del Governo nella Regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella
legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe, per la gestione
dei fondi di bilancio destinati
alle esigenze del predetto territorio.
Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste,
dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto
dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600,
è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63.
Il Commissario del Governo nella Regione ripartisce i fondi di sua competenza,
su parere conforme di una Commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente
della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione
di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.
Alla stessa Commissione il Commissario del Governo potrà chiedere pareri non
vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio
di Trieste.
Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente
Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste
e per il relativo ordinamento