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Alitalia, a terra la concorrenza?

Testo: 

I vantaggi riservati a Colannino e soci. I rischi per i consumatori.

Chi ha acquisito Alitalia si gioverà, fra l'altro, di un regime concorrenziale agevolato, anzi: superagevolato. L'articolo 10, comma 1, del cosiddetto decreto Alitalia (n° 134 del 28 agosto 2008) , disegna il prossimo futuro della concorrenza fra la stessa Alitalia e altre compagnie aeree, secondo linee portanti che suscitano non poche perplessità anche per i possibili riflessi sugli interessi dei consumatori, cioè degli utenti dei voli. E ciò soprattutto per quanto riguarda i futuri prezzi dei prezzi dei biglietti: il fattore che, subito dopo la sicurezza, più conta per il «benessere dei consumatori» del trasporto aereo.
Anzitutto, il decreto esenta preventivamente dall'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutte le operazioni di concentrazione che porteranno alla definizione dell'assetto della nuova compagnia «effettuate entro il 30 giugno 2009», ( così precisa l'emendamento, frutto della proposta di modifica 1.37, approvato il 2 ottobre dalle Commissioni riunite del Senato). Ora, vi è qui una prima lesione dei poteri spettanti per legge all'Autorità stessa. Nella nostra legge Antitrust infatti, all' art. 25 si prevede che il Governo detti « in linea generale e preventiva» criteri di esenzione, che sarà comunque l'Autorità ad applicare caso per caso, in via eccezionale. Ora invece, semplicemente, l'Autorità si fa da parte. Vi è poi un'altra «novità»: sono gli stessi attori della concentrazione a proporre preventivamente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le «misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizioni di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose» per i consumatori. Misure che la stessa Autorità, poi, «prescrive» — sia pure (e meno male!) — «con le integrazioni e modificazioni ritenute necessarie»: il tutto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione di concentrazione. Ora, questa è un'aperta inversione di procedura rispetto al normale regime di legge in cui è l'Autorità a prescrivere le misure correttive alle parti, prima di autorizzare la concentrazione. Una inversione che non suona puramente formale. Vi si può leggere un tentativo di legare le mani all'Autorità: la quale difficilmente potrebbe, stando alla nuova norma, adottare una impostazione correttiva radicalmente diversa, dovendosi limitare ad apportare modificazioni e integrazioni a un «codice» impostato e scritto dalle parti private.
Ma ammettiamo che il sospetto di dettatura all'Autorità sia eccessivo, che quella formulazione/inversione rifletta solo la obiettiva esigenza di «fare in fretta», che l'Autorità sia liberissima di respingere in toto (dico in latino) le proposte dei privati, e persino di capovolgerne radicalmente l'impostazione. Resterebbe comunque la sorpresa maggiore: il dovere dell'Autorità stessa di definire «il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinate si devono cessare». In altre parole, e in ultima analisi, l'Autorità a tutela della concorrenza verrebbe a «ratificare» una pluriennale situazione di monopolio. Che creatività giuridica! Né la nostra legge, infatti, né le norme comunitarie, né la giurisprudenza comunitaria (ai cui principi l'applicazione della legge italiana deve ispirarsi: articolo 1.4 legge 287/1990), prevedono una simile-del resto paradossale-ipotesi. Anzi, la escludono tassativamente : l'articolo 25 autorizza ad esentare certe concentrazioni «sempreché esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato», consentendo solo restrizioni — restrizioni: non la eliminazione — della concorrenza stessa. L'accettazione di una situazione monopolistica in senso proprio è aggravata, poi, dal fatto appena ricordato, e cioè che, stando almeno al testo della norma, le misure correttive dei comportamenti del monopolista potrebbero essere prescritte dall'Autorità nei trenta giorni dalla comunicazione della concentrazione, come appunto «modifiche e integrazioni» al testo preconfezionato dalle parti private. E poi? Stop a sgradite «ingerenze» per almeno tre anni di monopolio autorizzato?! Si legittima, allora, una
preoccupazione non marginale, rispetto agli interessi degli utenti, privati e imprese, specie di quelli che abitualmente frequenteranno le tratte premium, come la Milano-Roma-Milano. Che per alcuni anni, con il pur coatto silenzio-assenso, per così dire, dell'Autorità garante della concorrenza (!), detti utenti vedano ristretta la possibilità di fruire di altre compagnie su determinate rotte nazionali-specie su quelle più frequentate- senza d'altronde fruire di alcuna incisiva azione di vigilanza sui prezzi dei biglietti, come la normativa comunitaria e quella italiana prescrivono di fare alle Autorità di tutela nel caso che si creino posizioni dominanti. Attenzione : non evoco minimamente un «controllo dei prezzi» di stampo dirigistico — da vecchio Cip (Comitato interministeriale prezzi) per intenderci — bensì una regolazione ispirata a logiche competitive, propria di un mercato aperto. Una regolazione, in particolare, che consentirebbe e anzi imporrebbe (articolo 3a della legge Antitrust) di verificare ed eventualmente bloccare l'imposizione di prezzi abnormemente superiori a quelli che, per voli della stessa durata, altre compagnie, in altri Paesi europei, pratichino normalmente, in regime — non «ibernato» — di libera concorrenza. Ora, sono certo che l'Autorità garante saprà trovare tutti i possibili varchi per riaffermare i suoi poteri di intervento. Ma mi pare comunque altamente opportuno ripensare a fondo questa disciplina, e riformularla in una chiave compatibile con i principi del Trattato Ue e della stessa nostra legge Antitrust: principi, ricordo en passant, di rango sostanzialmente costituzionale.

Data: 
Lunedì, 6 October, 2008
Autore: 
Gustavo Ghidini
Fonte: 
CORRIERECONOMIA
Stampa e regime: 
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